Cassazione Penale, Sentenza n. 02678/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva quattro censure principali: 1) vizio di motivazione e inosservanza del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» in relazione all'identificazione dello sparatore nell'imputato (contestando la riconducibilità dell'utenza telefonica all'imputato, l'attendibilità dei testi e la mancata investigazione fotografica dei testimoni); 2) errata qualificazione del fatto: la difesa chiedeva la riqualificazione del tentato omicidio in lesioni personali gravissime, lamentando l'omessa acquisizione di accertamenti tecnico-scientifici (accertamento dinamometrico, misure antropometriche) utili a ricostruire la traiettoria dei proiettili e l'ordine dei colpi; 3) errata esclusione dell'assorbimento del reato di ricettazione nel reato di porto di arma clandestina, invocando il principio di specialità (art.15 c.p.) e sostenendo che il porto di arma clandestina presuppone necessariamente la provenienza delittuosa dell'arma; 4) vizi nel trattamento sanzionatorio: doglianze sulla riconoscenza automatica dell'aggravante di cui all'art.61 n.2 c.p., sulla motivazione dell'applicazione della recidiva ex art.99, quarto comma, c.p., sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'identificazione indiziaria è risultata sostenuta da elementi convergenti e dotati di gravità, precisione e concordanza (possesso dell'arma con matricola abrasa e corrispondenza balistica, continuità di disponibilità dell'utenza telefonica e contenuti delle intercettazioni/resoconti confidenziali), e la motivazione di merito è stata giudicata coerente e conforme ai canoni previsti dagli artt. 192 e 533 c.p.p.; il secondo motivo (riqualificazione) è stato ritenuto manifestamente infondato: la dinamica dei colpi, la visione dei fotogrammi e le risultanze testimoniali hanno legittimato la qualificazione quale tentato omicidio con dolo diretto (anche in forma alternativa), senza vizio logico nella ricostruzione; il terzo motivo è stato respinto per manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza che considera la ricettazione e il porto di arma clandestina reati distinti e concorrenti quando sussistono gli elementi propri di ciascuno; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Conseguentemente la sentenza di merito (Corte d'Appello di Lecce) è stata confermata nei suoi esiti.
Norme richiamate
art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e art. 533 cod. proc. pen.
artt. 125 comma 3 e 533 cod. proc. pen.
Il principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» è criterio di giudizio che orienta la valutazione complessiva della motivazione; la Cassazione ha ribadito che tale canone si valuta in termini di correttezza e completezza del ragionamento probatorio e non come strumento per riesaminare i fatti in sede di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Regola sui requisiti della prova indiziaria (gravità, precisione, concordanza). La Corte ne applica i criteri per valutare la tenuta dell'accertamento indiziario utilizzato per l'identificazione.
art. 23 legge 110/1975 (porto di arma clandestina)
Norma sul porto/detenzione di arma clandestina; la Corte ha ritenuto sussistente il reato di porto di arma clandestina e, insieme, la ricettazione quando ricorrono i relativi elementi, senza assorbimento automatico.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La cancellazione della matricola dell'arma è indizio della provenienza delittuosa e integra la ricettazione; la Corte conferma la coesistenza del reato di ricettazione con quello previsto dall'art.23 l.110/75.
art. 99 quarto comma cod. pen. (recidiva)
art. 99, quarto comma, cod. pen.
La recidiva reiterata può concorrere ad aumentare la pena quando dai precedenti emerge una persistente inclinazione a delinquere; la Corte d'appello aveva motivato la ricorrenza della recidiva e la Cassazione non ha ritenuto viziato quel giudizio.
art. 61 n.2 cod. pen. (aggravante)
L'aggravante per l'uso di armi o per la commissione del reato con strumenti pericolosi può essere riconosciuta se motivata; la censura difensiva relativa a un 'automatismo' è stata considerata generica e inammissibile.
art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)
I giudici di merito devono valutare tutti i parametri indicati dall'art.133 c.p. nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione effettuata in appello considerando gravità del fatto e personalità del reo.
art. 15 cod. pen. (principio di specialità)
Richiamato dalla difesa per sostenere l'assorbimento di un reato nell'altro; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'applicazione del principio e riconosce la possibile coesistenza di fattispecie ontologicamente distinte.
Massime di principio
- La Cassazione esercita un sindacato sul 'giudizio del giudice' (giudizio sulla motivazione): non rifa il fatto ma verifica la coerenza, completezza e l'aderenza ai canoni logici e normativi della motivazione di merito.
- In tema di identificazione indiziaria, la condanna può essere legittima se gli indizi sono multipli, gravi, precisi e concordanti (es. possesso dell'arma con corrispondenza balistica, continuità di disponibilità di utenze telefoniche e contenuti intercettati evocativi del fatto).
- Il principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» è un criterio di metodo applicabile alla valutazione complessiva della prova: la sua violazione sussiste solo se la motivazione non scarta alternative razionalmente fondate.
- La qualificazione come tentato omicidio può esser fondata su elementi esteriori (modalità e direzione degli spari, numero di colpi, oggetto preso di mira) che consentono di inferire il dolo diretto anche in forma alternativa; non sempre è necessaria una perizia dinamometrica quando la prova video e testimoniale siano congruenti e convincenti.
- La ricettazione e il porto di arma clandestina possono concorrere, essendo reati distinti ontologicamente: l'assorbimento non è automatico e richiede un'analisi puntuale dei fatti e del disegno criminoso.
- Il riconoscimento della recidiva e delle aggravanti richiede motivazione specifica, ma la mera elencazione dei precedenti non è di per sé sufficiente per annullare la decisione in cassazione salvo che la motivazione sia manifestamente carente.
- Le censure generiche sul trattamento sanzionatorio o prive di una precisa contestazione dei passaggi motivazionali sono inammissibili in cassazione.
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