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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35479/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società poi fallita e cancellata dal registro delle imprese, relativa alla lamentata sottrazione di merci e attrezzature presenti in un opificio utilizzato in forza di un rapporto di leasing immobiliare. Secondo la prospettazione attorea, l'immobile sarebbe stato trasferito a una società terza senza considerare il rapporto in corso e vi sarebbe stata una occupazione arbitraria con conseguente mancato rinvenimento di beni aziendali. Il giudizio di merito si è concluso con il rigetto della domanda, poi confermato in appello, per difetto di titolarità attiva in capo ai soci che avevano riassunto il processo dopo l'interruzione conseguente al fallimento e alla cancellazione della società. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) errata valutazione delle prove documentali, per non avere considerato verbali dell'ufficiale giudiziario e documentazione contabile/fatture che proverebbero esistenza e valore dei beni; 2) ultrapetizione, assumendo che la proprietà dei beni fosse pacifica e non potesse essere rilevato d'ufficio il tema; 3) erronea declaratoria di carenza di legittimazione/titolarità attiva, perché fondata su eccezione sopravvenuta e priva di prova documentale; 4) errato governo delle spese di lite, per mancata compensazione nel secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non coglieva la ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva deciso sulla mancanza di titolarità attiva dei soci, derivante dalla cancellazione della società dal registro imprese senza liquidazione, e non sulla proprietà dei beni; il secondo motivo era inammissibile perché la carenza di titolarità del rapporto è rilevabile d'ufficio se emergente dagli atti; il terzo motivo era una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione; il quarto era parimenti inammissibile, poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il limite delle spese poste a carico della parte totalmente vittoriosa. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamo al procedimento camerale e alla memoria del ricorrente, senza rilievo decisivo sul merito

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non offre argomenti idonei a mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente di denunciare il mero cattivo apprezzamento delle prove non legali; rileva solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    rileva solo l'anomalia motivazionale che integra violazione di legge costituzionalmente rilevante

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro per l'anomalia motivazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070

    dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese senza liquidazione il diritto non si trasferisce automaticamente ai soci

  • Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951

    la carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio se emerge dagli atti

  • Cass. Sez. 3, ord. 15 maggio 2018, n. 11744

    conferma la rilevabilità d'ufficio del difetto di titolarità del rapporto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il sindacato sulle spese è limitato alla violazione dei criteri di legge, non alla valutazione discrezionale della compensazione

  • art. 91 c.p.c.

    le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese nei casi consentiti rientra nella discrezionalità del giudice di merito

  • Cass. Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per il regime del contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè se censura una questione diversa da quella effettivamente decisiva per il rigetto o l'accoglimento in appello.
  • Il difetto di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso può essere rilevato d'ufficio dal giudice quando risulti dagli atti di causa, anche in ogni stato e grado del giudizio.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese senza attività di liquidazione non comporta, di per sé, il trasferimento ai soci del diritto di credito fatto valere dalla società estinta.
  • Il cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra, di regola, un vizio denunciabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o dell'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c.
  • In materia di spese processuali, la Cassazione controlla solo il rispetto dei limiti legali; la valutazione sull'opportunità della compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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