Cassazione Penale, Sentenza n. 24678/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati edilizi e urbanistici e aveva confermato le condanne per corruzione, occupazione di suolo pubblico, falso ideologico e turbativa d'asta nei confronti di un imputato; aveva inoltre confermato la responsabilità di un coimputato per induzione indebita, così riqualificando l'originaria contestazione di corruzione. Nei ricorsi si è dedotta, per il primo imputato, l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ambientali e tramite captatore informatico, assumendo che i decreti autorizzativi riguardassero un diverso procedimento e reati non connessi qualificatamente, oltre al difetto di prova del patto corruttivo, l'erronea qualificazione in termini di corruzione propria anziché impropria, l'estraneità ai fatti di falso e occupazione di suolo pubblico, l'inoffensività delle falsità residue e il diniego delle attenuanti generiche. Per il secondo imputato si è invece contestata la sussistenza dell'induzione indebita, sostenendo che mancasse una vera condotta induttiva del pubblico ufficiale, che mancassero soggezione e pressione psicologica e che la ricostruzione valorizzasse solo comportamenti di cortesia o di autotutela del funzionario, senza prova di una richiesta indebita o di un vantaggio indebito riconducibile al paradigma dell'art. 319-quater c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi. Nei confronti del primo imputato ha annullato la sentenza impugnata con rinvio a un'altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, affinché rivaluti l'utilizzabilità delle captazioni e motivi in modo specifico sulla sussistenza di una connessione qualificata ex art. 12 c.p.p., distinguendola da una mera connessione investigativa. Nei confronti del secondo imputato ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, ritenendo non individuabile una condotta induttiva nei termini richiesti dall'art. 319-quater c.p.
Norme richiamate
art. 270 c.p.p.
"i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza"
La preclusione all'uso in procedimenti diversi non opera quando i reati accertati siano connessi qualificatamente ex art. 12 c.p.p. a quelli per i quali l'intercettazione era stata originariamente autorizzata, purché il mezzo sia ammissibile ex art. 266 c.p.p. La disciplina sopravvenuta sul captatore informatico non si applica ai procedimenti iscritti prima del termine di entrata in vigore indicato dalla riforma.
art. 12 c.p.p.
La connessione rilevante è quella sostanziale e qualificata: concorso di persone, reato continuato o reati commessi per eseguire o occultare altri reati. Non basta un collegamento meramente investigativo o un comune contesto di indagine.
art. 266 c.p.p.
Le intercettazioni sono utilizzabili solo nei limiti di ammissibilità previsti dalla norma; il riferimento è alla compatibilità del mezzo con il titolo di reato oggetto del procedimento.
art. 15 Cost.
L'interpretazione dell'art. 270 c.p.p. deve evitare autorizzazioni in bianco, imponendo che i reati successivamente accertati siano ricondotti a un perimetro sostanziale già autorizzato.
art. 371 c.p.p.
Il semplice collegamento investigativo tra procedimenti non è sufficiente a integrare la connessione qualificata richiesta per l'utilizzazione dei risultati intercettivi in altro procedimento.
art. 319-quater c.p.
L'induzione indebita richiede una condotta del pubblico agente connotata da abuso, pressione o persuasione tale da alterare il processo volitivo del privato, il quale aderisce per conseguire un vantaggio indebito e non per effetto di mera cortesia o spontanea iniziativa.
art. 319 c.p.
La sentenza richiama la diversa qualificazione operata nei gradi di merito rispetto alla contestazione originaria di corruzione, ma chiarisce che la fattispecie effettivamente scrutinata è quella dell'induzione indebita.
Massime di principio
- In tema di intercettazioni, i risultati delle captazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi solo se i nuovi reati risultano connessi in senso qualificato a quelli per i quali l'autorizzazione fu originariamente emessa e restano nei limiti di ammissibilità di legge; non basta un generico collegamento investigativo tra fascicoli.
- La verifica sulla utilizzabilità non può arrestarsi al dato formale dell'iscrizione o al semplice contesto investigativo, ma deve accertare in concreto una relazione sostanziale tra i reati, tale da far coincidere almeno in parte le regiudicande.
- L'introduzione della disciplina sul captatore informatico e delle modifiche all'art. 270 c.p.p. non opera retroattivamente per i procedimenti iscritti prima della data di entrata in vigore prevista dalla normativa transitoria.
- Nel delitto di induzione indebita è necessario individuare una condotta del pubblico ufficiale connotata da pressione, insistenza o persuasione, idonea ad alterare la volontà del privato; non è sufficiente una mera inerzia del pubblico agente o un comportamento di cortesia del privato.
- La responsabilità per induzione indebita richiede, oltre alla condotta induttiva dell'intraneus, l'esistenza di un vantaggio indebito per l'extraneus e un rapporto non paritario, non riducibile a una scelta libera e autonoma del soggetto privato.
- Quando la motivazione di merito non chiarisce l'an e le modalità della condotta induttiva, la sentenza di condanna non può reggere al controllo di legittimità e va annullata perché il fatto non sussiste.
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