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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35336/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e meramente reiterativo di doglianze già valutate e respinte con argomentazione ritenuta corretta dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato contestato. La censura, però, secondo la Corte, riproduceva in modo generico questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, che aveva motivato sulla violazione dei doveri di custodia del bene e sulla pacifica conoscenza, da parte del ricorrente, del vincolo gravante sul medesimo.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto della condanna impugnata; la Corte non ne approfondisce gli elementi, limitandosi a prendere atto della contestazione e della conferma della responsabilità in fatto e in diritto da parte del giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente dal tipo di doglianza (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ne conferma il controllo di legittimità, escludendo che il ricorso contenga censure specifiche e non meramente ripetitive.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo generico, censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione deve essere specifica e mirata a evidenziare effettivi errori logici o giuridici; non è sufficiente una critica meramente assertiva o reiterativa.
  • Quando la sentenza di merito abbia adeguatamente accertato la violazione dei doveri di custodia e la conoscenza del vincolo sul bene, la contestazione di responsabilità non può essere efficacemente scardinata con doglianze generiche in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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