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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33036/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un lavoratore contro la richiesta di restituzione, avanzata dalla società datrice di lavoro, di somme che sarebbero state versate in esecuzione di una precedente vicenda di riammissione in servizio e risultanti dalla busta paga di marzo 2006. In primo grado, revocato il decreto ingiuntivo, il giudice ha condannato il lavoratore a restituire solo la somma di euro 38.349, corrispondente all'importo netto attestato nel cedolino. La corte d'appello ha rigettato l'appello del lavoratore rilevando che, a fronte dell'allegazione della società circa l'avvenuto pagamento delle somme, l'opponente non aveva specificamente contestato il fatto storico del pagamento, ma si era limitato a dedurre la mancata prova documentale dell'erogazione e la mancanza dei presupposti della ripetizione di indebito, oltre a eccepire la debenza e la prescrizione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, sostenendo che la contestazione della mancata prova del pagamento implicasse necessariamente la contestazione del pagamento stesso e che il giudice di merito avesse quindi erroneamente ritenuto non contestato il fatto costitutivo della domanda restitutoria. Ha inoltre richiamato il coordinamento con l'onere della prova ex art. 2697 c.c. e la necessità di considerare anche le contestazioni implicite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, confermando la decisione di merito che aveva applicato il principio di non contestazione nel senso che la contestazione della sola mancanza di prova documentale del pagamento non equivale alla contestazione del fatto storico del pagamento. La Corte ha ribadito che il fatto costitutivo della pretesa restitutoria deve essere specificamente contestato e che la mancata contestazione espressa rende il fatto pacifico, sottraendolo al controllo probatorio. Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il principio di non contestazione opera sui fatti e non sui documenti prodotti. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e anche alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda i fatti allegati come fatti costitutivi della domanda; la semplice deduzione della mancanza di prova non equivale a specifica contestazione del fatto storico.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura è stata formulata come nullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la Corte ribadisce che la mancata contestazione del fatto incide a monte sulla necessità di prova.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto deve prendere posizione in modo preciso sui fatti posti a fondamento della domanda, altrimenti essi restano non controversi.

  • art. 416 c.p.c.

    Nel rito del lavoro impone specifica contestazione dei fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la declaratoria di inammissibilità conforme alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte applica le sanzioni per lite temeraria in conseguenza dell'esito conforme alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La contestazione della mancata prova di un fatto non è equivalente alla contestazione del fatto storico; per escludere la non contestazione occorre una specifica negazione del fatto costitutivo.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati a fondamento della domanda e non sui documenti prodotti: la carenza o insufficienza della prova documentale non basta, da sola, a rendere controverso il fatto.
  • La mancata contestazione specifica del fatto costitutivo rende il fatto pacifico e sottrae il giudice al controllo probatorio su quel punto, con conseguente irrilevanza delle prove dirette a dimostrarlo.
  • Nel sistema processuale civile, e in particolare nel rito del lavoro e nelle sue ricadute sul rito ordinario, il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e tempestivo sui fatti allegati dall'attore; contestazioni generiche o indirette non fanno venire meno l'effetto della non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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