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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18820/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge nella determinazione della pena (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), per non aver applicato l\'aumento di pena previsto dall\'art. 81, comma 1 c.p. relativo al concorso formale di reati: l\'imputato, nella medesima situazione fattuale, aveva usato violenza nei confronti di più pubblici ufficiali causando anche lesioni, ma il GUP ha aumentato la pena solo per la continuazione con il reato di lesioni e non ha computato l\'ulteriore aumento dovuto al concorso formale per la resistenza commessa nei confronti di entrambi i pubblici ufficiali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo fondata la censura circa la mancata applicazione dell\'aumento per concorso formale ai sensi dell\'art. 81, comma 1 c.p. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al GUP del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, disponendo quindi una revisione della quantificazione della pena con l\'applicazione corretta degli aumenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 1, cod. pen.

    art. 81, comma 1, cod. pen.

    Applicazione dell\'aumento di pena per il concorso formale di reati quando la condotta violenta si esercita nei confronti di più pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale; la Corte ha rilevato che tale aumento doveva essere applicato anche oltre l\'aumento già considerato per la continuazione con il reato di lesioni

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Il vizio dedotto dal Procuratore (violazione di legge nella determinazione della pena) rientra tra le motivazioni consentite per il ricorso per cassazione; la Corte ha accolto il ricorso sulla base di questa doglianza

  • art. 337, cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestato al capo a). La sentenza aveva riconosciuto il reato nei confronti di più pubblici ufficiali

  • artt. 582, 585, comma 1; art. 576, comma 1, n.1; art. 61, comma 1, n.2; art. 576, comma 1, n.5-bis, cod. pen.

    artt. 582, 585, comma 1, in relazione agli artt. 576, comma 1, n.1, 61, comma 1, n.2, e 576, comma 1, n.5-bis, cod. pen.

    Norme relative alle lesioni personali aggravate (capo b) e alle circostanze aggravanti/qualificanti applicate; la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento dei reati, ma ha annullato solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio

  • Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018 (Apolloni)

    Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che l\'uso di violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali nel medesimo contesto integra concorso formale ai sensi dell\'art. 81 c.p.; principio applicato dalla Corte nel caso concreto

  • art. 608 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso diretto per cassazione avverso sentenze inappellabili: la Corte ha rimandato il nuovo giudizio al GUP in diversa persona essendo il ricorso diretto ex art. 608 c.p.p.

  • art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento al carattere inappellabile della sentenza di abbreviato nelle ipotesi previste; motivo per cui il ricorso del PM è stato diretto alla Corte di Cassazione

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che non si tratta di ricorso per "saltum" ma di ricorso diretto per cassazione avverso sentenza inappellabile

Massime di principio

  • Quando la stessa condotta violenta è diretta contro più pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale, si configura concorso formale di reati ai sensi dell\'art. 81, comma 1 c.p., con conseguente aumento di pena da applicare in sede di determinazione della pena
  • Nel giudizio abbreviato, se il Pubblico Ministero impugna solo la determinazione della pena per violazione di legge, deve proporre ricorso diretto per cassazione (non ricorso ordinario), ai sensi degli indirizzi giurisprudenziali richiamati dalla Corte
  • Il giudice che riconosce più fattispecie connesse (es. resistenza nei confronti di più ufficiali e lesioni) deve valutare separatamente gli istituti aumentativi (continuazione, concorso formale) e motivare l\'eventuale prevalenza o esclusione di uno rispetto all\'altro per evitare vizio di motivazione e possibile annullamento
  • Se la Corte di Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio, normalmente dispone il rinvio per nuovo giudizio sulla pena al giudice di merito, che dovrà ricalcolare la pena applicando correttamente aumenti e attenuanti
  • Occorre distinguere attentamente tra continuazione (articolata su reati successivi tra loro collegati) e concorso formale (stessa condotta diretta a più reati): l\'applicazione di un istituto non esclude automaticamente l\'altro se, in base ai fatti, entrambi i presupposti sono presenti; la scelta deve essere motivata
  • Per chi difende, contestare la corretta applicazione degli aumenti/concorsi può portare a riforma o annullamento solo nella misura in cui la tutela impugnatoria sia proposta con gli strumenti processuali idonei (per il PM: ricorso per cassazione; per l\'imputato: impugnazioni ordinarie nei casi previsti)

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