Cassazione Civile, Ordinanza n. 15524/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per l’anno 2000 emessi dal Comune su terreni della società resistente. I terreni risultavano inseriti nel PRG come edificabili, ma poi erano stati assoggettati a un vincolo per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità. Il Comune riteneva che l’area fosse comunque edificabile e aveva determinato la base imponibile usando anche l’indennità di esproprio corrisposta ai precedenti proprietari. La CTP aveva annullato gli avvisi e la CTR aveva confermato l’annullamento ritenendo che il vincolo di pubblica utilità avesse privato l’area di valore venale. In Cassazione il Comune ha dedotto: violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del dictum rescindente, perché il giudice di rinvio avrebbe dovuto determinare il valore venale e non escluderlo; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; omesso esame del fatto che il vincolo era di destinazione e non di inedificabilità assoluta; violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 546/1992; ulteriore omesso esame sulla natura effettiva e differenziata delle aree. Il Comune sosteneva che il vincolo ferroviario non eliminasse la natura edificabile, ma incidendo solo sul valore, e che la CTR avesse errato nel fare leva su precedenti relativi ad altre aree e annualità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di rinvio non si sia uniformato al principio già enunciato nella sentenza rescindente: l’inclusione dell’area nel PRG mantiene la qualificazione edificatoria e incide sulla sola quantificazione del valore venale, anche in presenza di un successivo vincolo di destinazione a opera pubblica. Ha rigettato il secondo motivo, escludendo l’omessa pronuncia perché la CTR aveva comunque motivato sul valore delle aree, pur giungendo a una conclusione non condivisa. I motivi terzo, quarto e quinto sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; non può riesaminare la questione in termini incompatibili con il dictum rescindente.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice esamina la questione e la decide, anche se con esito sfavorevole alla parte istante.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare errori processuali, tra cui l’omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504
L’inclusione di un terreno nel piano regolatore generale ne determina la edificabilità rilevante ai fini ICI; i vincoli successivi incidono sul valore, non sulla qualificazione originaria.
art. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile ICI va commisurata al valore venale in comune commercio del bene.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 5
Richiamati dal ricorrente come norme processuali/tributarie asseritamente violate, ma il ricorso viene accolto per la diversa ragione del mancato rispetto del dictum rescindente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione: se la Corte ha richiesto la determinazione del valore venale di un’area edificabile, il giudice di rinvio non può escludere in radice l’esistenza di un valore commerciale.
- Ai fini ICI, la qualificazione edificatoria dell’area deriva dall’inclusione nello strumento urbanistico generale; un successivo vincolo di destinazione a opera pubblica non elimina, di per sé, la natura edificabile del terreno, ma può ridurne il valore venale.
- La distinzione tra vincolo di inedificabilità assoluta e vincolo di destinazione è decisiva: solo il primo incide sulla stessa qualificazione del bene, mentre il secondo rileva principalmente nella stima della base imponibile.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice affronta la questione oggetto di censura e la decide espressamente, anche se con motivazione ritenuta erronea dalla parte.
- Nel sindacato sul valore venale di un’area edificabile occorre considerare le concrete caratteristiche del bene, i vincoli urbanistici e l’attualità delle potenzialità edificatorie, senza fondare la decisione su aree diverse, annualità diverse o valori non omogenei.
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