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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23930/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da operazioni di investimento effettuate da un cliente di banca, il quale aveva inizialmente convenuto l'intermediario davanti al Tribunale chiedendo l'accertamento della violazione degli obblighi informativi e dell'inadempimento contrattuale in relazione ad acquisti finanziari asseritamente non adeguati al proprio profilo di rischio. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo non provati gli inadempimenti dell'intermediario e considerando che il cliente avesse operato autonomamente via internet, nonostante le indicazioni contrarie del funzionario bancario. Successivamente, il cliente aveva proposto revocazione della sentenza d'appello, assumendo la falsità della testimonianza del funzionario bancario decisiva per la decisione e deducendo di averne appreso la falsità solo in epoca successiva tramite nuovi testimoni e una querela. La Corte d'appello ha rigettato la revocazione, osservando che non vi era stata alcuna pronuncia giudiziale che dichiarasse falsa la testimonianza e che non era stata provata la sopravvenuta conoscenza della pretesa falsità. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva rigettato la revocazione, il ricorrente ha dedotto con il primo motivo l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla decorrenza del termine di trenta giorni per la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 2, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato la data effettiva di conoscenza della falsità emergente dalla querela. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del diritto di difesa per il mancato esame di prove orali che avrebbero dovuto dimostrare la falsità della testimonianza. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, affermando che la revocazione per falsità della prova richiede una previa dichiarazione giudiziale di falsità, oppure l'ammissione della falsità da parte del soggetto che ne abbia tratto vantaggio, e che nel caso concreto tale presupposto mancava del tutto; di conseguenza, la questione della tempestività era irrilevante. Ha inoltre rilevato che la revocazione non può supplire a carenze istruttorie del giudizio di merito e che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la mancanza di diligenza nell'allegazione e deduzione tempestiva dei mezzi di prova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non specificamente diretto contro la ratio decidendi, oltre che formulato in modo non conforme all'art. 366 c.p.c., n. 6.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il rigetto della domanda di revocazione pronunciato dalla Corte d'appello. Ha ritenuto insussistente il presupposto necessario per la revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., cioè l'esistenza di una prova dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato o ammessa come falsa dalla parte interessata, e ha giudicato irrilevante la censura sulla data di scoperta della falsità. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per mancata censura della ratio decidendi. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamato come base degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario oggetto della controversia di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Usato come regola generale dell'inadempimento contrattuale cui ricondurre la responsabilità dell'intermediario e l'onere di allegazione/prova del preteso inadempimento.

  • art. 395 c.p.c., n. 2

    La revocazione è ammissibile solo in presenza di prova dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato o ammessa come falsa dalla parte a vantaggio della quale è stata utilizzata; non bastano mere allegazioni o la riconosciuta falsità da parte del testimone.

  • art. 395 c.p.c., n. 1

    Richiamato dalla corte territoriale come ulteriore ipotesi di revocazione, ma non ritenuta provata nel caso concreto.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la questione decisiva era la mancanza del presupposto sostanziale della revocazione.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità e di corretta indicazione degli elementi processuali rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'azione di revocazione per falsità della prova richiede un accertamento formale e definitivo della falsità della prova stessa; non è sufficiente la mera allegazione della parte né la deduzione che il testimone abbia poi ritrattato o sia stato smentito in via informale.
  • La revocazione non può essere utilizzata per colmare carenze istruttorie del giudizio di merito o per introdurre tardivamente circostanze e prove che la parte avrebbe potuto e dovuto dedurre nel processo originario con l'ordinaria diligenza.
  • Quando manca il presupposto sostanziale della revocazione, ogni questione sulla tempestività rispetto al termine di trenta giorni dalla scoperta della falsità diventa irrilevante.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata con censure specifiche; le doglianze generiche o non correlate al fondamento decisorio sono inammissibili.
  • In tema di giudizio di legittimità, non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione di merito delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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