Ordinanza n. 3243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro la valutazione negativa dell'elaborato dell'esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato in sede cautelare l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli effetti della valutazione d'esame. Ha sostenuto, in particolare, la possibilità di una correzione giudiziale dell'elaborato, contestando la grave insufficienza riportata, l'inadeguatezza della motivazione costituita dal solo voto numerico e la valutazione dell'elaborato mediante comparazione con quelli di altri candidati. È stato inoltre depositato un parere pro veritate favorevole alla tesi dell'appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, a un primo sommario esame, insussistenti apprezzabili elementi di fondatezza. Ha escluso la possibilità di una correzione giudiziale dell'elaborato, anche in ragione della grave insufficienza riportata. Ha ritenuto sufficiente il voto numerico a esternare le ragioni del giudizio della commissione, richiamando il costante orientamento della Sezione. Ha inoltre escluso che la correzione debba fondarsi sul raffronto comparativo tra gli elaborati, poiché ciascun compito è valutato singolarmente e discrezionalmente secondo i criteri trasmessi dalla Commissione centrale. Il parere pro veritate è stato ritenuto irrilevante, spettando in via esclusiva alla commissione, quale organo professionalmente qualificato e terzo, la valutazione degli elaborati; non è stato ritenuto prevalente il giudizio privato espresso da un esperto scelto e incaricato dall'appellante. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; sulla base di tale rito il Collegio ha esaminato sommariamente la fondatezza delle censure e ha respinto l'appello.
Massime di principio
- Nella fase cautelare non può essere disposta una correzione giudiziale dell'elaborato di un esame di abilitazione professionale, spettando la valutazione alla commissione esaminatrice, salvo i limiti propri del sindacato giurisdizionale.
- Nell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, il voto numerico può essere sufficiente a esternare le ragioni del giudizio della commissione esaminatrice.
- La valutazione degli elaborati d'esame deve avvenire individualmente, secondo i criteri stabiliti o trasmessi dalla commissione competente, e non mediante comparazione con gli elaborati di altri candidati.
- Un parere pro veritate redatto da un esperto incaricato privatamente dal candidato non può sostituire né prevalere, di per sé, sulla valutazione istituzionale della commissione esaminatrice, organo professionalmente qualificato e terzo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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