Sentenza del 19/06/2017 n. 1790 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Avviso di accertamento IRPEF - Altro 2007 - Avviso di accertamento I.V.A. - Altro 2007 - Avviso di accertamento IRAP 2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi pari a euro 70.476,00, a fronte di un reddito negativo dichiarato, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, mediante l'applicazione degli studi di settore. Ha contestato l'illegittimità dell'accertamento perché fondato soltanto su parametri statistici, non coerente con la sua effettiva capacità contributiva e carente di motivazione. In appello ha inoltre lamentato che il giudice di primo grado avesse attribuito rilievo alla sua mancata partecipazione al contraddittorio amministrativo e ha richiamato un furto di attrezzature subito nel 2008.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento perché la contribuente, pur regolarmente invitata, non aveva partecipato al contraddittorio amministrativo, assumendosi le conseguenze della propria inerzia, e non aveva fornito in giudizio elementi idonei a dimostrare l'inapplicabilità degli studi di settore o ricavi inferiori. Il furto del 2008 è stato ritenuto irrilevante perché l'accertamento riguardava il periodo d'imposta 2007. La contribuente è stata condannata al pagamento di euro 1.200,00 oltre accessori per le spese del grado e all'ulteriore versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, Testo Unico delle Spese di Giustizia
ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'appello
In caso di rigetto integrale o di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Studi di settore e parametri tributari
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici
Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente maggiori ricavi: l'accertamento deve essere fondato sul contraddittorio con il contribuente e sulla concreta applicabilità dello standard. Se il contribuente non partecipa al contraddittorio, l'Ufficio può motivare l'atto anche sulla base degli standard, dando conto dell'invito rimasto senza esito, mentre il giudice può valorizzare tale inerzia.
Art. 2729 c.c. - Presunzioni semplici
presunzioni gravi, precise e concordanti
Gli studi di settore hanno valore presuntivo e, se contestati con allegazioni specifiche, devono essere accompagnati da elementi concreti relativi alla realtà economica dell'impresa per assumere efficacia probatoria sufficiente.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635
il contraddittorio ... [deve essere] attivato obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento
Il contraddittorio preventivo costituisce un passaggio essenziale dell'accertamento basato sugli studi di settore; il contribuente conserva tuttavia la possibilità di difendersi anche in giudizio, pur subendo le conseguenze probatorie della mancata partecipazione.
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, 23 gennaio 2013, n. 11633
il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito
La mancata risposta all'invito al contraddittorio non impedisce l'impugnazione dell'accertamento, ma può essere valutata negativamente dal giudice nella ricostruzione complessiva dei fatti.
Cassazione Civile, 20 febbraio 2009, n. 4148
detti parametri ... sono inidonei a supportare l'accertamento ... se non confortati da elementi concreti
Parametri e studi di settore, se specificamente contestati, non sono sufficienti da soli quando mancano riscontri concreti sulla situazione economica effettiva dell'impresa.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono un indice presuntivo e non una prova automatica dei maggiori ricavi: l'Ufficio deve dimostrarne l'applicabilità concreta e motivare l'accertamento.
- Il contraddittorio preventivo è essenziale; il contribuente dovrebbe parteciparvi e produrre tempestivamente documenti e spiegazioni su perdite, eventi straordinari, calo dell'attività o caratteristiche peculiari dell'impresa.
- La mancata partecipazione al contraddittorio non rende necessariamente incontestabile l'accertamento, ma consente all'Ufficio di fondarlo principalmente sugli standard e può indebolire significativamente la posizione difensiva del contribuente.
- In giudizio il contribuente può ancora fornire prove e presunzioni contrarie, ma deve dimostrare con elementi specifici la non applicabilità dello standard o l'effettivo conseguimento di ricavi inferiori.
- Gli eventi straordinari devono essere riferiti al periodo d'imposta accertato e documentati: un fatto avvenuto in un anno successivo, come il furto del 2008 rispetto a un accertamento del 2007, normalmente non giustifica i risultati economici dell'anno precedente.
- Una contestazione generica dell'incoerenza degli studi di settore o della carenza di motivazione è normalmente insufficiente; occorrono dati contabili, documenti e circostanze concrete riferibili all'attività e all'anno fiscale oggetto di accertamento.
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