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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27709/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

Un ex direttore generale di banca ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato la sua opposizione contro un provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia. La sanzione, complessivamente pari a euro 387.330, era stata irrogata per violazioni in materia di governance, carenze nell'organizzazione e nei controlli interni e carenze nella gestione e nel controllo del credito, accertate all'esito di due ispezioni presso l'istituto di credito. Il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) violazione dell'art. 14 L. 689/1981, sostenendo che la contestazione fosse tardiva perché il termine di 90 giorni doveva decorrere dalla lettura dei rilievi in consiglio di amministrazione e non dal visto del Direttore Centrale; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il verbale notificato alla banca sarebbe stato identico a quello poi notificato a lui e la banca avrebbe già presentato controdeduzioni, con conseguente inizio anticipato del procedimento sanzionatorio; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e ulteriore violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e dell'art. 132 c.p.c.; (4) violazione dell'art. 11 L. 689/1981 e difetto di motivazione, contestando la tecnica della Banca d'Italia di esaminare unitariamente le controdeduzioni dei diversi incolpati; (5) nullità della sentenza per omesso esame dei verbali dell'ispezione conclusa nel 2011, dai quali avrebbe tratto elementi favorevoli alla correttezza dei criteri adottati; (6) ulteriore nullità per mancata considerazione del fatto che egli non aveva redatto il bilancio 2012, circostanza che a suo dire escludeva o attenuava la responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che la notificazione del verbale ispettivo alla banca non coincide con la contestazione dell'illecito amministrativo e che il termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 decorre dall'apposizione del visto del Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria, momento conclusivo della fase di accertamento. Ha altresì escluso la violazione dell'art. 11 L. 689/1981, osservando che la critica investiva il percorso motivazionale del provvedimento sanzionatorio ma non scalfiva la valutazione autonoma svolta dalla Corte d'appello su legittimità e quantum della sanzione. Ha poi respinto i motivi residui, rilevando che la Corte territoriale aveva preso in considerazione i risultati dell'ispezione del 2011 e aveva motivatamente escluso la decisività della circostanza relativa alla mancata redazione del bilancio 2012, trattandosi di censure che miravano in sostanza a una rivalutazione del merito inammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 144 d.lgs. 385/1993 (TUB)

    base legale del potere sanzionatorio della Banca d'Italia per violazioni in materia bancaria e di vigilanza.

  • art. 14 L. 689/1981

    il termine per la contestazione decorre dall'apposizione del visto del Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria, momento in cui si chiude la fase di accertamento dell'illecito.

  • art. 145, comma 1, TUB

    richiamato per chiarire che la comunicazione del verbale ispettivo non coincide con la contestazione degli illeciti ai destinatari della sanzione.

  • art. 11 L. 689/1981

    la doglianza sulla tecnica di valutazione delle controdeduzioni non incide, di per sé, sulla legittimità della sanzione, soprattutto quando il giudice di merito svolge una autonoma valutazione del quantum.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente; le censure miravano a una revisione del merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    i motivi sono stati scrutinati nei limiti del controllo di legittimità, con esclusione delle richieste di nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Cass. n. 4820/2019

    precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui il termine ex art. 14 L. 689/1981 decorre dal visto del Direttore Centrale.

  • Cass. n. 16518/2020

    richiamata in senso conforme al medesimo principio sul dies a quo della contestazione.

  • SS.UU. n. 8053/2014

    richiamata per escludere il vizio di motivazione apparente, contraddittoria o perplessa e affermare il rispetto del minimo costituzionale della motivazione.

Massime di principio

  • Nelle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, la notificazione del verbale ispettivo alla banca non equivale alla contestazione dell'illecito nei confronti dei singoli esponenti aziendali; essa ha funzione informativa e endoprocedimentale distinta.
  • Il termine di decadenza previsto dall'art. 14 L. 689/1981 decorre dal momento in cui l'accertamento degli elementi dell'illecito si conclude formalmente con il visto del Direttore Centrale competente, e non dalla mera conoscenza dei rilievi ispettivi da parte dell'ente vigilato.
  • La valutazione delle controdeduzioni e dei rilievi ispettivi da parte dell'autorità di vigilanza può essere svolta in modo unitario per macro-argomenti, senza che ciò determini di per sé violazione dell'art. 11 L. 689/1981, se il giudice di merito effettua poi un controllo pieno e autonomo sulla sanzione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto il profilo del vizio motivazionale, quando la sentenza impugnata abbia considerato i fatti rilevanti e la censura miri solo a un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., è necessario che il fatto storico dedotto sia decisivo; la mera allegazione di circostanze potenzialmente favorevoli non è sufficiente se la decisione di merito ha già spiegato perché esse non incidono sulla responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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