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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13341/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Garonfolo ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (narcotraffico, contestato il 30/05/2023). Le censure principali hanno riguardato: a) presunta errata valutazione della prova indiziaria e travisamento delle risultanze (assente prova del trasporto/consegna, presenza contestata in alcune date, possibilità che il ricorrente fosse in Calabria); b) vizio di motivazione e contraddittorietà (cd. "doppia conforme"); c) illegittima applicazione dell'aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2, DPR 309/90) senza accertare la colpevolezza in relazione a tale circostanza secondo l'art. 59, comma 2, cod.pen.; d) errata dosimetria della pena e mancata prevalenza delle attenuanti generiche e/o della minima partecipazione (art. 133, art. 114 cod. pen.).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto legittima e logicamente coerente la valutazione probatoria dei giudici di merito (vietato alla Cassazione rinnovare la valutazione di merito), ha escluso il travisamento della prova poiché non è stata dimostrata una difformità palese e non controvertibile tra elemento probatorio e valutazione giudice; ha confermato la riconducibilità al ricorrente del ruolo non marginale nella trattativa (giustificando il diniego delle attenuanti di minima partecipazione), ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante per ingente quantità in relazione alla conoscenza/colpevolezza richiesta dall'art. 59, comma 2, cod.pen., e ha giudicato congrua la dosimetria della pena esercitata dal giudice di merito. Ha altresì richiamato l'onere di autosufficienza del ricorso in Cassazione e dichiarato generiche/inammissibili le censure prive di specificità; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per il concorso di persone nel reato; applicata per inquadrare la partecipazione del ricorrente nel gruppo criminoso

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale che disciplina il delitto di cui si è reso responsabile l'imputato (traffico di stupefacenti)

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90

    Aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ammesso la sua applicazione quando risulti, anche in relazione al ruolo del concorrente, la conoscenza o l'adeguato coefficiente di imputazione soggettiva ai sensi dell'art. 59 cod. pen.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della prova indiziaria; la Corte ha confermato che la valutazione delle prove di merito non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi logico-formali

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione di merito che dia conto dei criteri ex art.133 con formule come "pena congrua/equa", salvo necessità di spiegazioni più dettagliate se la pena è di molto superiore al parametro medio

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha ribadito che si applica solo quando il contributo è obiettivamente trascurabile nell'economia dell'iter criminoso; nel caso il contributo del ricorrente è stato ritenuto non marginale

  • art. 59, comma 2, cod. pen.

    La Corte ha richiamato questo articolo per affermare che l'aggravante dell'ingente quantità richiede un minimo coefficiente soggettivo (conoscenza, ignoranza per colpa o errore colposo) che può essere valutato anche in capo ai concorrenti

  • art. 118 cod. pen.

    Richiamato per dire che, nel concorso di persone, alcune circostanze devono essere valutate sul singolo concorrente ma non alterano il criterio generale di imputazione soggettiva delle aggravanti

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (erronea interpretazione/applicazione di legge e travisamento della prova); la Corte ha precisato i limiti di ammissibilità e i requisiti per il vizio di travisamento

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione: onere del ricorrente di indicare e allegare gli atti che si ritengono travisati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La Cassazione non può rinnovare la valutazione di merito: il controllo è limitato alla coerenza, completezza e logicità della motivazione; contestazioni generiche sulla valutazione probatoria sono inammissibili
  • Il vizio di "travisamento della prova" è deducibile in cassazione solo se la difformità è palese, non controvertibile e riguarda il "significante" dell'atto (cioè l'uso di una prova inesistente o l'omissione di una prova decisiva); il ricorso deve indicare puntualmente gli atti travisati
  • L'aggravante per ingente quantità (art. 80, comma 2, DPR 309/90) può essere applicata anche ai concorrenti solo se sussiste il minimo coefficiente soggettivo previsto dall'art. 59, comma 2, cod. pen. (conoscenza o ignoranza per colpa), valutazione che va motivata in relazione al ruolo e alle circostanze
  • La circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.) richiede che il contributo del concorrente sia obiettivamente trascurabile rispetto all'evento: non basta una mera differenza di intensità dell'apporto
  • Nella dosimetria della pena il giudice di merito ha ampio margine discrezionale; la Corte di legittimità interviene solo se il ragionamento è illogico, arbitrario o privo di motivazione sulle scelte rilevanti
  • Per ottenere successo in Cassazione è fondamentale l'accuratezza formale e sostanziale del ricorso: bisogna indicare specificamente gli atti, spiegare in che modo la motivazione è contraddittoria o illogica e fornire elementi idonei a disarticolare il ragionamento probatorio

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