Sentenza n. 5698/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, nella parte in cui ha fissato la decorrenza amministrativa al 19 luglio 2016 anziché al 28 agosto 2012
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la fissazione della decorrenza amministrativa ed economica dell'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente. Ha sostenuto che la precedente esclusione dalla procedura concorsuale e il successivo congedo d'ufficio erano stati annullati in sede di ricorso straordinario, con conseguente riammissione in servizio nella posizione precedentemente ricoperta. Secondo l'appellante, si sarebbe verificata un'illegittima interruzione di un rapporto di impiego già in corso, con diritto alla piena reintegrazione giuridica ed economica dal 28 agosto 2012, e non un ritardo nella costituzione di un nuovo rapporto. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, sviamento, arbitrarietà, difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha distinto tra l'illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in essere, che può comportare la restitutio in integrum anche economica, e l'illegittimo ritardo nella costituzione di un nuovo rapporto, nel quale la retrodatazione giuridica non implica il diritto alla retribuzione per il periodo antecedente all'effettiva instaurazione del rapporto. Alla data dell'esclusione l'interessato era volontario in ferma prefissata quadriennale e non era ancora volontario in servizio permanente. L'immissione nel ruolo permanente costituiva quindi la nuova costituzione di un distinto rapporto di impiego, avvenuta soltanto con il decreto del 19 luglio 2016; il rapporto permanente non era stato interrotto. La decorrenza giuridica poteva essere retrodatata al 28 agosto 2012, mentre la decorrenza amministrativa ed economica doveva collegarsi alla data dell'effettiva immissione e della prestazione del servizio nel ruolo permanente. Non sussisteva un diritto alla retribuzione per il periodo in cui il rapporto permanente non era stato instaurato, per difetto del necessario sinallagma tra prestazione lavorativa e retribuzione. Eventuali pregiudizi derivanti dal ritardo avrebbero potuto essere fatti valere, ove ne ricorressero i presupposti, mediante domanda risarcitoria, non proposta. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 953 d.lgs. 66/2010
L’ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.
La decorrenza economica è collegata all'effettiva presentazione al reparto; la decorrenza giuridica può invece essere fissata anteriormente secondo il provvedimento di ammissione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 regolamento UE 2016/679
Richiamato nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte appellante.
Massime di principio
- La restitutio in integrum giuridica ed economica del dipendente pubblico presuppone l'illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso; non spetta invece quando l'illegittimità abbia determinato soltanto il ritardo nella costituzione di un nuovo rapporto di impiego.
- La retrodatazione della decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo non comporta automaticamente la retrodatazione della decorrenza amministrativa ed economica, se nel periodo anteriore non era stata ancora instaurata la specifica relazione di impiego cui si riferisce l'immissione.
- Quando l'immissione in un ruolo permanente consegue a una procedura concorsuale distinta rispetto al precedente rapporto di servizio a tempo determinato o in ferma, il rapporto permanente costituisce un nuovo rapporto di impiego e non la prosecuzione del precedente rapporto; pertanto, la mancata partecipazione o la mancata immissione tempestiva non dà diritto alla retribuzione per il periodo anteriore all'effettiva instaurazione.
- Il diritto alla retribuzione, in ragione della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, presuppone lo svolgimento dell'attività di servizio, salvo il caso di illegittima interruzione di un rapporto già in essere, nel quale opera la restitutio in integrum anche economica.
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