Cassazione Civile, Ordinanza n. 33104/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un ex socio di una società estinta chiedeva in sede di ottemperanza la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento di una parte residua di un rimborso IVA già riconosciuto con precedente sentenza alla società ormai cancellata dal registro delle imprese. La CTR aveva rigettato l'istanza ritenendo che il socio non avesse provato che il credito fosse stato escluso dal bilancio finale di liquidazione; secondo quel giudice, solo in tale ipotesi ciascun socio avrebbe potuto agire per l'intero, mentre in presenza di previsione nel bilancio ciascuno avrebbe potuto richiedere solo la propria quota. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte due censure: violazione delle norme sul giudizio di ottemperanza per avere la CTR oltrepassato i limiti del comando da eseguire e avere introdotto una questione non decisa nel giudizio di merito; violazione delle norme civilistiche sulla successione dei soci nella società estinta e dell'art. 2697 c.c., per avere erroneamente subordinato la legittimazione del socio all'allegazione della mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione. Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di credito sociale, dopo l'estinzione dell'ente esso ricade nella comunione indivisa tra gli ex soci e ciascuno può agire individualmente per l'intero, senza necessità di dimostrare una specifica attribuzione del credito nel bilancio di liquidazione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto che, quando l'ex socio agisce per far valere un credito della società estinta, non è necessario provare che il credito sia stato attribuito in suo favore dal bilancio finale di liquidazione: l'iniziativa individuale del socio è sufficiente, poiché il credito entra nella contitolarità/comunione indivisa tra ex soci e il pagamento al singolo giova anche agli altri, salvo la successiva ripartizione interna secondo le quote.
Norme richiamate
art. 69, co. 5, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma violata nel giudizio di ottemperanza; la Corte non si sofferma su una specifica interpretazione perché il motivo viene assorbito
art. 70, co. 7, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma violata nel giudizio di ottemperanza; il motivo relativo resta assorbito
art. 360, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura sul corretto perimetro del giudizio di ottemperanza e sul controllo di legittimità
art. 2495 c.c.
evocato per la disciplina degli effetti dell'estinzione della società e della successione nei rapporti residui
art. 110 c.c.
richiamato per il fenomeno successorio nei rapporti sostanziali in caso di estinzione dell'ente
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare l'imposizione al socio di un onere probatorio non previsto dalla legge
art. 110 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sostanziali, in relazione alla partecipazione al processo dei successori
art. 276 c.p.c.
evocato nel passaggio sulla ragione più liquida, come parametro dell'ordine di trattazione delle questioni
art. 24 Cost.
richiamato come fondamento costituzionale del principio della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato anche a fondamento del principio della ragione più liquida e della durata ragionevole del processo
Massime di principio
- Quando una società è estinta, il credito sociale non assegnato in liquidazione si trasferisce agli ex soci in regime di contitolarità o comunione indivisa; ciò consente al singolo socio di agire individualmente per la riscossione del credito.
- Nel caso di credito della società estinta, l'azione individuale dell'ex socio non richiede la prova che il credito sia stato espressamente attribuito a lui nel bilancio finale di liquidazione.
- Il pagamento ottenuto dal socio che agisce per il credito sociale giova anche agli altri ex soci; la successiva ripartizione interna del ricavato avviene separatamente secondo le quote di partecipazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al comando contenuto nella precedente sentenza, senza imporre condizioni o presupposti non ricavabili dal titolo da eseguire.
- Il principio della ragione più liquida consente di definire la controversia esaminando il motivo di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinato, in funzione di economia processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33020/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33025/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33028/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2024 del 18/12/2024
- ordinanza_civile · 18 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33048/2024 del 18/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →