Cassazione Penale, Sentenza n. 50029/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP il 12 aprile 2023; il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e carenza di autonoma valutazione da parte del GIP e del Tribunale del riesame (richiesta di riesame), con contraddittorietà sulla sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e alla ricettazione; 2) mancata attualità delle esigenze cautelari e sproporzione della custodia in carcere, posto che l'attività associativa sarebbe cessata a dicembre 2020, l'imputato è incensurato, aveva già rispettato gli arresti domiciliari e la misura meno afflittiva del braccialetto elettronico sarebbe idonea a prevenire la reiterazione del reato.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico perché il Tribunale del riesame aveva adeguatamente valutato e motivato l'autonomia di giudizio rispetto alla richiesta della Procura; il richiamo alla tecnica del "copia-incolla" non dimostrava un pregiudizio concreto. Sull'attualità delle esigenze cautelari il giudice ha confermato che le intercettazioni fino a dicembre 2020 documentano un ruolo stabile di "pusher" dell'imputato, con vendita dall'abitazione e collegamenti con organizzazioni più ampie, ciò che giustifica il rischio di reiterazione e l'insufficienza di misure meno afflittive. La pronuncia conferma quindi la fondatezza, nella sostanza, delle esigenze cautelari ed esclude contraddittorietà tale da annullare l'ordinanza. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende; il provvedimento è inviato alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 74
La circostanza aggravante prevista dal comma 4 (riguardante l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) era stata annullata dal Tribunale di riesame limitatamente a quel profilo; la Corte tuttavia non ha ritenuto che ciò incidesse sulla legittimità complessiva della custodia cautelare confermata per gli altri profili contestati.
Codice di procedura penale, art. 292 comma 2 lett. c) e c-bis, e art. 309 comma 9
Richiamati dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e alla prescrizione dei requisiti per la custodia; il giudice ha ritenuto che la motivazione fosse sufficientemente specifica e che la mera riproduzione di elementi probatori non esoneri il GIP dal compiere un vaglio critico, che qui è avvenuto.
Codice di procedura penale, art. 274
Norma relativa all'attualità delle esigenze cautelari: il giudice ha interpretato che, anche se le indagini si fermano nel 2021, le intercettazioni e il ruolo stabile documentano un'attualità del pericolo di reiterazione che giustifica la custodia cautelare.
Disposizioni attuative codice di procedura penale, art. 94 comma 1-ter
Richiamato in relazione agli adempimenti di trasmissione alla cancelleria: norma procedurale per esecuzione della sentenza e registrazioni amministrative.
Massime di principio
- Un ricorso avverso una misura cautelare viene dichiarato inammissibile se è generico e non individua con precisione i vizi di motivazione e il concreto pregiudizio subito dalla difesa.
- La presenza di parti del provvedimento redatte con formule o passaggi ripresi da atti precedenti non comporta automaticamente l'invalidità se il giudice della cautela ha compiuto un effettivo vaglio critico degli elementi probatori.
- L'attualità delle esigenze cautelari si valuta sulla base dei concreti elementi probatori (es. intercettazioni, ruolo stabile nell'ambito dell'organizzazione): un ruolo documentato come "pusher" può giustificare la custodia anche se le indagini risalgono temporalmente a periodi precedenti.
- La mera affermazione del buon comportamento durante precedenti misure cautelari non è sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione; occorre dimostrare con elementi specifici che misure meno afflittive siano adeguate ad eliminare il rischio.
- Per contestare la motivazione del giudice è necessario evidenziare contraddizioni specifiche e rilevanti; discrepanze parziali non annullano la decisione se il giudice chiarisce la coerenza logica del proprio ragionamento.
- Chi impugna deve proporre argomentazioni concrete e documentate per ottenere il riesame della misura; argomentazioni generiche o reiterazioni di deduzioni già sollevate senza nuovi elementi sono destinate a essere respinte.
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