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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10014/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. sostenendo che il giudice avesse indicato nella intestazione un furto aggravato consumato (capo A) quando il decreto che disponeva il giudizio e la stessa richiesta di concordamento erano riferiti al tentativo di furto; inoltre censurava la mancata applicazione d'ufficio dell'attenuante della particolare tenuità del danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo le modifiche introdotte con la legge 23.6.2017 n.103 e l'art. 448 comma 2-bis c.p.p., il sindacato in Cassazione sulla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 è limitato a determinati motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica manifesta, illegalità della pena). Nel caso di specie l'errore era soltanto formale nell'intestazione (individuazione del reato come consumato) e non aveva inciso sulla sostanza della decisione, che rispecchiava la richiesta concordata: la penalità applicata al capo A era coerente con il trattamento come tentativo (pena determinata per continuazione e diversa dalle altre). Il secondo motivo (tenuità del danno) non rientra tra i motivi consentiti per il ricorso in Cassazione avverso sentenza ex art. 444. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); qui rilevante perché la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di tale articolo.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Introduce un limite ai motivi di ricorso in Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena: solo i motivi tassativamente indicati possono essere sindacati; l'erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo se si tratta di errore manifesto, ovvero palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.

  • legge 23.6.2017 n.103 (modifiche c.p.p.)

    Testo che ha modificato il codice di procedura penale e ha introdotto le restrizioni al ricorso in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento, richiamato per stabilire la disciplina applicabile al caso.

  • art. 110, 624, 625 n.2, n.5, n.7 cod. pen.

    Norme del codice penale che definiscono i reati contestati (concorso di persone, furto aggravato, aggravanti specifiche); la Corte ha osservato che, nonostante l'intestazione parlasse di reato consumato, la sostanza della pena applicata era compatibile con il trattamento come tentativo e con la continuazione.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, Sent. n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01)

    Principio secondo cui l'erronea qualificazione giuridica dedotta in Cassazione è sindacabile solo se si tratta di errore manifesto, immediatamente evidente e senza margini di opinabilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è ammissibile solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p.; questioni diverse non possono essere dedotte in Cassazione.
  • Un errore meramente formale nell'intestazione della sentenza (es. indicazione di reato consumato invece che tentato) non determina l'annullamento se dalla motivazione e dalla determinazione della pena risulta che sostanzialmente la decisione rispecchia la richiesta delle parti e non ha arrecato pregiudizio all'imputato.
  • L'errata qualificazione giuridica è sindacabile in Cassazione solo se l'errore è manifesto, ossia palesemente eccentrico rispetto all'imputazione, senza margini di opinabilità.
  • La mancata applicazione d'ufficio di attenuanti o circostanze non rientra, di per sé, nei motivi di cassazione ammessi contro la sentenza di patteggiamento; tali questioni vanno valutate in funzione dei rimedi processuali esperibili (es. istanze nel giudice che ha emesso la sentenza o motivi ammessi in Cassazione se collegati ai profili tassativi).
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, l'imputato deve far emergere un concreto interesse all'annullamento (pregiudizio derivante dall'errore) e circostanziare come l'errore abbia inciso sulla volontà o sui diritti sostanziali; altrimenti la censura può essere considerata puramente formale e inammissibile.

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