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Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 12 del 14/01/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per quattro anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 12 del 14 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese legali. Il ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio è intervenuto l'accredito del beneficio economico, con conseguente richiesta concorde di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che durante il giudizio il Ministero ha accreditato il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in ragione della sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale. Non sono state quindi adottate le ulteriori misure richieste, ossia l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle astreintes. Il Ministero è stato tuttavia condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, considerando la semplicità e serialità della controversia e la soccombenza virtuale dell'amministrazione rispetto all'originaria inerzia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico c.d. bonus "carta del docente", pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice del lavoro oggetto di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    È indicato quale fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lettera e), è richiamato quale base per la richiesta di astreintes.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere una misura coercitiva pecuniaria per l'inosservanza dell'ordine giudiziale; la richiesta non è stata esaminata nel merito per l'intervenuto adempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È richiamato in relazione al termine dilatorio decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese legali, commisurate ai minimi tariffari per controversie esecutive analoghe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o coercitive.
  • L'intervenuto adempimento dell'amministrazione durante il giudizio di ottemperanza non esclude la regolazione delle spese a suo carico quando l'azione si è resa necessaria per la precedente inerzia nell'esecuzione del giudicato.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato rende prive di oggetto le richieste di assegnazione di un termine per adempiere, nomina del commissario ad acta e applicazione di astreintes, se la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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