Cassazione Penale, Sentenza n. 20681/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gallucci Leonardo, nell'ambito di un procedimento contro il "clan Russo" operante a Nola, era destinatario di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., capo 1) e per due reati-fine: estorsione consumata (capo 14, euro 10.000) e tentata estorsione (capo 15, pretesa complessiva di euro 88.000), con l'aggravante del metodo/agevolazione mafiosa. Il ricorso in Cassazione, proposto dal difensore, contestava: omesso e insufficiente esame della memoria difensiva depositata in udienza; carenza di gravità indiziaria e travisamento del significato delle conversazioni intercettate (che, secondo la difesa, dimostrerebbero stupore e delegittimazione verso l'intervento del ricorrente); contraddittorietà della motivazione circa il ruolo attribuito al ricorrente (se interlocutore per conto del padre o soggetto chiamato dalla vittima); mancanza di autonoma valutazione sul contributo al capo 15); assenza di elementi per fondare la partecipazione associativa (capo 1), essendo l'intervento riconducibile a un unico episodio, eventualmente favorevole alla persona offesa e non indicativo di stabile inserimento nel sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. La Corte ha ritenuto che: (i) il giudizio di gravità indiziaria era sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica; (ii) l'intervento di Gallucci Leonardo nella vicenda Buonocore non è stato considerato un episodio neutro ma un atto che ha inciso sulla gestione dell'azione estorsiva, tanto da bloccarla o sospenderla in attesa della scarcerazione del padre, elemento interpretato come indice del suo ruolo nel gruppo; (iii) le conversazioni intercettate e le reazioni dei sodali (anche critiche) sono state legittimamente lette nel loro contesto come prova del riconoscimento del ricorrente nell'ambito del clan e non come prova di estraneità; (iv) la circostanza che i primi 10.000 euro fossero andati "in mano Tonino o' Marziano" è stata valutata come conferma della natura clanica della vicenda e della destinazione dei proventi, non come prova isolata della materialità del possesso da parte del ricorrente; (v) il Tribunale non era obbligato a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché la motivazione dia conto dei fatti decisivi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposto il mandato alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla misura cautelare (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; è stata utilizzata per contestare al ricorrente la partecipazione al "clan Russo" e come base dell'aggravante collegata ai reati-fine
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Richiamato nel testo quale riferimento all'aggravante del metodo mafioso e all'agevolazione mafiosa applicata ai reati estorsivi (capo 14 e 15)
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa nella censura sulla mancanza di gravità indiziaria; il ricorso invocava violazione di legge in relazione a tale articolo nell'ambito del giudizio cautelare
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che individua il vizio di motivazione come motivo di ricorso in Cassazione; la Corte ne richiama i limiti per definire il perimetro del controllo sui vizi di motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria da eseguire in presenza di misura cautelare personale in atto
Massime di principio
- La gravità indiziaria nella fase cautelare va valutata nel suo complesso e tenendo conto del contesto: un intervento che modifica o sospende un'azione estorsiva può essere indice di posizione nel gruppo se tale intervento è percepito e rispettato dagli altri sodali
- Le intercettazioni e le reazioni degli affiliati vanno interpretate nel loro contesto e non isolate: critiche o stupore espresse dai sodali non escludono l'intraneità se al contempo emergono riconoscimento e necessità di interloquire col soggetto
- Il giudice del riesame non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, ma deve dare conto delle questioni decisive con un apparato argomentativo non apparente e logicamente comprensibile
- La Cassazione non sostituisce la propria valutazione del merito a quella del giudice della cautela: il sindacato è limitato a vizi di motivazione manifesti, illogicità o inosservanza di norme di diritto
- La mera occasionalità di un comportamento non esclude automaticamente la partecipazione associativa se, per modalità, riconoscimento esterno e contesto, esso è ritenuto indicativo di stabile inserimento nel gruppo
- Elementi che confermano la natura clanica di un episodio (destinazione dei proventi, collegamento con settori illeciti come le scommesse clandestine) rafforzano l'interpretazione di partecipazione associativa e l'aggravante mafiosa
- L'omesso esame di una memoria difensiva non è in sé motivo di annullamento: occorre dimostrare che l'omissione abbia inciso sul percorso argomentativo rendendolo manifestamente apparente o illogico
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