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Ordinanza

Ordinanza n. 152/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego conclusivo della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile 5G, unitamente al parere della Soprintendenza e al verbale della Commissione locale per il paesaggio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la conclusione negativa della conferenza di servizi convocata ai sensi del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di un impianto di telefonia mobile con tecnologia 5G, nonché il parere della Soprintendenza e il verbale della Commissione locale per il paesaggio. In sede cautelare ha dedotto, quanto al fumus boni iuris, che il diniego comunale non avrebbe motivato le ragioni per cui il dissenso della Soprintendenza non fosse superabile ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990; ha inoltre evidenziato che il parere soprintendentizio si riferiva a un’altra infrastruttura. La ricorrente ha sostenuto la necessità di bilanciare la tutela paesaggistica con l’interesse pubblico alla copertura del territorio nazionale mediante la rete 5G, infrastruttura prevista dal Piano Italia 5G. Quanto al periculum in mora, ha allegato il rischio di non rispettare, in ragione del cronoprogramma degli interventi finanziati dal PNRR, la scadenza del 30 giugno 2026 prevista per l’attuazione della convenzione e l’utilizzo delle risorse, con conseguente definitiva mancata copertura 5G del territorio comunale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che l’interesse alla tutela paesaggistica deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla realizzazione della copertura 5G e che il diniego comunale non appariva immune da censure perché non aveva esplicitato le ragioni della non superabilità del dissenso della Soprintendenza, peraltro riferito a un’altra infrastruttura. Il Collegio ha richiamato l’esigenza che, di fronte a innovazioni tecnologiche indispensabili allo sviluppo del Paese, l’amministrazione persegua, ove possibile, la conformazione dell’intervento per ridurne l’impatto paesaggistico, anziché adottare una posizione meramente ostativa. Ha ravvisato anche il periculum in mora nel rischio di perdita della possibilità di attuare l’intervento entro la scadenza del 30 giugno 2026 connessa ai fondi PNRR. Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022, ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990

    Il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi deve motivare le ragioni per cui il dissenso espresso da un’amministrazione, in particolare dalla Soprintendenza, non possa essere superato; l’omessa esplicitazione di tali ragioni integra un profilo rilevante ai fini del fumus boni iuris.

  • art. 12-bis, comma 2, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    In presenza dei presupposti previsti dalla norma, l’accoglimento della domanda cautelare consente di fissare l’udienza pubblica per la trattazione del merito entro il termine indicato dal giudice.

  • d.lgs. 259/2003

    Disciplina il procedimento relativo alla realizzazione dell’impianto di telefonia mobile oggetto della conferenza di servizi.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio per la realizzazione di infrastrutture 5G, l’interesse pubblico alla tutela paesaggistica deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla copertura del territorio mediante reti di comunicazione elettronica, senza che la tutela paesaggistica possa tradursi automaticamente in un divieto assoluto.
  • Quando il dissenso della Soprintendenza è posto a fondamento della conclusione negativa di una conferenza di servizi, l’amministrazione procedente deve motivare specificamente le ragioni della sua non superabilità ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990.
  • Il parere paesaggistico riferito a un’infrastruttura diversa da quella oggetto del procedimento non può costituire, senza ulteriore motivazione e adeguata valutazione del caso concreto, un fondamento automaticamente decisivo per negare l’autorizzazione.
  • Di fronte a innovazioni tecnologiche indispensabili allo sviluppo del Paese, le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica devono privilegiare, ove possibile, la conformazione dell’intervento mediante prescrizioni volte a ridurne l’impatto sul contesto tutelato, anziché adottare un approccio meramente ostativo.
  • Ai fini della tutela cautelare, il rischio di non rispettare una scadenza prevista dal cronoprogramma di un intervento finanziato dal PNRR, con conseguente perdita delle risorse o mancata realizzazione dell’infrastruttura, può integrare il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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