Cassazione Penale, Ordinanza n. 23589/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non proposto da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 21/06/2022 relativa a una contestazione per il reato di gestione illecita di rifiuti; la Corte ha però rilevato che il ricorso non era stato proposto da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Il vizio riguarda quindi l'ammissibilità formale dell'impugnazione, senza che la Corte esamini il merito delle doglianze eventualmente dedotte.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006
Indica la fattispecie penale oggetto della contestazione, riferita alla gestione illecita di rifiuti.
art. 613 c.p.p.
La Corte richiama implicitamente la necessità che il ricorso per cassazione sia proposto da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore munito di specifica abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile senza esame del merito.
- La mancanza di legittimazione tecnica del difensore integra un vizio originario dell'impugnazione che preclude ogni valutazione sulle questioni sostanziali dedotte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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