Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23589/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non proposto da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 21/06/2022 relativa a una contestazione per il reato di gestione illecita di rifiuti; la Corte ha però rilevato che il ricorso non era stato proposto da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Il vizio riguarda quindi l'ammissibilità formale dell'impugnazione, senza che la Corte esamini il merito delle doglianze eventualmente dedotte.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006

    Indica la fattispecie penale oggetto della contestazione, riferita alla gestione illecita di rifiuti.

  • art. 613 c.p.p.

    La Corte richiama implicitamente la necessità che il ricorso per cassazione sia proposto da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore munito di specifica abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile senza esame del merito.
  • La mancanza di legittimazione tecnica del difensore integra un vizio originario dell'impugnazione che preclude ogni valutazione sulle questioni sostanziali dedotte.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGestione rifiuti
RamiProcesso penaleReati ambientali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.