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Sentenza

Sentenza n. 552/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 157/2023 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.03.2023 inerente Bonus Carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per cinque annualità, per complessivi 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro previsto dall'art. 1 della l. n. 107/2015. Il giudicato aveva imposto al Ministero l'attribuzione di un buono elettronico complessivo di 2.500 euro, oltre alle spese processuali. La sentenza non era stata impugnata, era stata certificata come passata in giudicato e notificata all'amministrazione quale titolo esecutivo. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale, chiedendo l'ordine di esecuzione, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma la documentazione prodotta comprovava soltanto il pagamento delle spese legali del giudizio presupposto, non l'attribuzione del beneficio economico riconosciuto dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che l'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. consente di ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando impongano alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la notifica del titolo esecutivo all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché non risultava provato l'adempimento integrale, il Ministero è stato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, depositando la prova dell'adempimento secondo le disposizioni del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non potranno costituire impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La norma fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR richiama la disposizione per ritenere rispettato il termine di proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate ai fini della verifica della tempestività processuale del ricorso trattato in camera di consiglio.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 115 c.p.a.

    La norma è richiamata in relazione alla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; nel caso concreto il diritto era stato riconosciuto dal giudice ordinario anche in relazione ai contratti a tempo determinato.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.

  • art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato quanto alla notificazione del titolo esecutivo e alla sufficienza delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali, senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri l'integrale adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale della decisione entro un termine assegnato, anche se risulti adempiuta soltanto una parte degli obblighi, come il pagamento delle spese processuali.
  • Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, consente di attivare gli strumenti esecutivi e di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per provvedere spontaneamente.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento; l'organo incaricato dell'esecuzione deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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