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Ordinanza

Ordinanza n. 63/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di “revocaextraspi” del mod. 209 rilasciato in data 08/07/2024 in favore del cittadino straniero SINGH PARMINDER ad esito della definizione dell'istanza risultata inoltrata in nome e per conto di AMALFI VINCENZO, identificata con NA5607469790 e munita di codice di registrazione P-NA/L/Q/2022/102561.

Giustizia amministrativa202506873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del mod. 209 rilasciato in favore del cittadino straniero all'esito della definizione di un'istanza presentata in nome e per conto di altro soggetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del mod. 209. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, il difetto di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la memoria endoprocedimentale presentata nel corso del procedimento. Ha inoltre documentato l'assunzione da parte di un diverso datore di lavoro, circostanza ritenuta rilevante dalla giurisprudenza della Sezione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda cautelare, ravvisando il fumus boni iuris nelle censure di difetto di istruttoria. In particolare, la memoria endoprocedimentale del ricorrente non appariva adeguatamente considerata dall'amministrazione; inoltre, la documentazione relativa all'assunzione da parte di altro datore di lavoro costituiva una circostanza rilevante. Il giudice ha quindi sospeso l'efficacia dell'atto impugnato e fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 22 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti le condizioni per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il difetto di istruttoria può sussistere quando l’amministrazione non esamina adeguatamente una memoria endoprocedimentale rilevante presentata dall’interessato.
  • Nel procedimento relativo alla posizione amministrativa di un lavoratore straniero, la documentata assunzione da parte di un diverso datore di lavoro costituisce una circostanza rilevante che l’amministrazione deve considerare nella valutazione conclusiva.
  • Quando emergano profili di difetto di istruttoria e la mancata considerazione di elementi potenzialmente decisivi, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l’efficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

Testo integrale

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