Sentenza n. 1164/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 675/2024 pubblicata il 18/09/2024 all’esito del procedimento RG n. 74/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 675/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati nella pronuncia
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata integrale esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Livorno n. 675/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente, del valore di 500 euro annui per gli anni scolastici specificamente indicati, e aveva condannato il Ministero a renderla disponibile, oltre alle spese di giudizio. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la materiale attribuzione della carta docente. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso era stato inizialmente notificato presso il domicilio reale dell'Amministrazione, ma la ricorrente aveva successivamente notificato il gravame presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, rendendo superflua l'integrazione della notifica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non era stata dimostrata l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era ampiamente decorso, senza che sussistessero ostacoli normativi alla corresponsione di quanto dovuto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la carta docente secondo le modalità stabilite nella sentenza presupposta, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Le spese di giudizio, pari a 800 euro oltre IVA e CAP, sono state poste a carico del Ministero e attribuite ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato e di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento, una volta notificato il titolo esecutivo all'organo competente, escludeva nel caso concreto ulteriori ostacoli normativi alla corresponsione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
pagamento in “conto sospeso”
È stato indicato quale strumento utilizzabile dal commissario ad acta per procedere, se necessario, al pagamento di quanto dovuto in sede di ottemperanza.
art. 1, comma 781, lettera a), l. n. 208/2015
Ha introdotto la formulazione dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. richiamata per la decorrenza della penalità di mora dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata dimostrazione dell'integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato, anche quando una sola parte degli obblighi sia stata adempiuta, legittima l'adozione di ordini giudiziali specifici per completare l'attuazione del comando giurisdizionale.
- Quando il titolo esecutivo di condanna al pagamento è stato notificato all'organo competente e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso, l'Amministrazione non può invocare tale termine per giustificare la mancata esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un termine successivo in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo saldo.
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