Cassazione Civile, Ordinanza n. 31982/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di appello nel quale il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato nulla la procura alle liti rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al proprio difensore per difetto di prova dei poteri del funzionario sottoscrittore, ha rimesso la causa al Giudice di Pace per consentire la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione denunciando violazione degli artt. 132, 161, 182, 353 e 354 c.p.c., sostenendo che, una volta accolta l’eccezione di nullità della procura, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a rigettare l’appello e comunque non poteva dichiarare nulla anche la procura del primo grado né rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative di regressione del processo. In memoria ha poi sostenuto che la controparte avrebbe dovuto provare immediatamente la validità della procura e che non dovesse operare il meccanismo di sanatoria ex art. 182 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura limitatamente al punto relativo alla regressione del processo. Ha affermato che la nullità della procura conferita al difensore non determina automaticamente l’irregolarità della costituzione della parte, poiché il giudice deve sempre assegnare un termine per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c. È però erronea la scelta del Tribunale di rimettere la causa al Giudice di Pace, perché la fattispecie non rientra nelle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma statuizione interpretativa nel testo.
Richiamato come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma statuizione interpretativa nel testo.
Il giudice deve assegnare sempre un termine alla parte per regolarizzare la situazione processuale relativa alla procura/nullità, prima di trarre conseguenze definitive.
Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono tassative e non estensibili al caso esaminato.
Le ipotesi di regressione del processo sono tassative e non comprendono la fattispecie decisa dal Tribunale.
Richiamato per la trattazione del ricorso secondo il procedimento camerale.
Richiamato per la proposta del relatore e la definizione camerale del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della procura alle liti non comporta automaticamente la perdita di efficacia della costituzione della parte, dovendo essere consentita la regolarizzazione mediante assegnazione di un termine ex art. 182 c.p.c.
- La rimessione della causa al primo giudice è ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; fuori da tali casi, il giudice di appello non può disporre la regressione del processo.
- Quando la nullità riguarda la procura o la rappresentanza processuale, il giudice deve privilegiare la sanatoria del vizio rispetto a soluzioni processuali più drastiche, se l’ordinamento non prevede espressamente la regressione.
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