Ordinanza n. 640/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 19 gennaio 2026 (doc. 1) relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 3 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1096 (doc. 2); - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025 in corso di svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero (doc. 3); - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 5 dicembre 2025 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico (doc. 4, pag. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 15/30, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale relativo alla correzione del proprio elaborato scritto dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui la commissione ha attribuito il voto insufficiente di 15/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale sulle indicazioni operative per la correzione, contestando, in particolare, la riconducibilità della valutazione ai criteri elaborati dalla competente Commissione presso il Ministero della Giustizia e l'idoneità della motivazione meramente numerica. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità della valutazione per difetto di coerenza e attendibilità delle operazioni tecniche e per inadeguata istruttoria, chiedendo la sospensione degli atti e la ricorrezione dell'elaborato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris. Ha affermato che la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. I nove criteri di valutazione predisposti per la sessione 2025 delimitano l'ambito entro il quale l'Amministrazione deve formulare il giudizio, sicché la loro osservanza è verificabile dal giudice amministrativo. Nel caso concreto, il voto espresso non è risultato oggettivamente riconducibile ai criteri vincolanti né conforme a canoni di coerenza e attendibilità, evidenziando anche un profilo di inadeguata istruttoria. Il periculum in mora è stato ravvisato nella pendenza dell'esame. È stata quindi disposta la sospensione degli atti impugnati e la nuova correzione dell'elaborato da parte di una commissione istituita presso una diversa Corte d'Appello, individuata nel provvedimento. Il Ministero dovrà trasmettere l'elaborato in forma rigidamente anonima, senza riferimenti all'ordinanza, entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; la nuova commissione dovrà rivalutarlo entro trenta giorni dalla trasmissione. In caso di valutazione utile, la prosecuzione dell'esame dovrà essere curata dalla commissione competente, previa eventuale riconvocazione. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta mediante sospensione degli atti e disposizione di riesame dell'elaborato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici è sindacabile dal giudice amministrativo non solo per manifesta illogicità, ma anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, verificando la coerenza e correttezza del criterio adottato e del procedimento applicativo.
- I criteri di valutazione previamente elaborati dall'Amministrazione delimitano l'ambito entro il quale deve essere esercitata la discrezionalità tecnica della commissione e costituiscono parametro di legittimità del giudizio espresso.
- Una valutazione tecnica è illegittima, in sede cautelare, quando non risulti oggettivamente riconducibile ai criteri di valutazione applicabili e non rispetti canoni di coerenza e attendibilità; tale mancata riconducibilità può evidenziare anche un'inadeguata istruttoria.
- Quando la pendenza della procedura selettiva rende attuale il rischio di pregiudizio per il candidato, la tutela cautelare può consistere nella sospensione dell'esito negativo e nella ricorrezione dell'elaborato da parte di una commissione diversa, assicurando l'anonimato dell'elaborato e l'assenza di riferimenti alla controversia.
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