Sentenza n. 13102/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1562/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio di 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1562/2024, notificata ai fini esecutivi il 30 ottobre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere il beneficio di 500 euro relativo all'anno scolastico 2023/2024 e aveva condannato il Ministero a darvi applicazione, oltre al rimborso delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la regolare notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo derivante dal giudicato. Ha affermato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta nel titolo giudiziale e che il Ministero, non avendo fornito chiarimenti sull'esecuzione, non ha superato l'allegazione dell'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia amministrativa reiterata e del numero di ricorsi analoghi.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha adottato la nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza del giudice amministrativo a conoscere dell'ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di accogliere il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'Amministrazione e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge, l'accertato inadempimento dell'Amministrazione legittima il giudice a ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine prefissato.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo l'Amministrazione limitarsi a darvi integrale attuazione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, la mancata produzione da parte dell'Amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale consente di ritenere non superata la pretesa del creditore, secondo la ripartizione dell'onere della prova richiamata dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta dell'interessato, per assicurare l'esecuzione del giudicato.
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