Cassazione Penale, Ordinanza n. 01519/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dalla Corte di appello per tre titoli di reato, tutti contestati in concorso: capo 1, opere edilizie eseguite in assenza del titolo abilitativo; capo 2, interventi in area tutelata senza autorizzazione paesaggistica; ulteriore capo relativo a occupazione/usurpazione di area demaniale marittima. La pena era stata determinata in mesi uno di arresto ed euro 5.190 di ammenda. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge in relazione alla prescrizione, ex art. 157 c.p., e vizio di motivazione sulla data di realizzazione dell'intervento, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare documenti e sommarie informazioni rese da un teste, dalle quali sarebbe emersa una diversa collocazione temporale dei lavori; con il secondo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento del termine prescrizionale, assumendo che i reati fossero già estinti. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero, in realtà, a una rivalutazione del compendio probatorio e a una lettura alternativa delle emergenze di merito, senza specifica critica ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata e senza indicare travisamenti decisivi. Ha inoltre condiviso la ricostruzione della Corte di appello secondo cui non vi erano finiture al campo di beach volley nel 2019 e l'ultimazione dei lavori risaliva all'estate 2020, come riferito dal teste e confermato dalla foto aerea; da ciò ha desunto che la prescrizione dovesse decorrere dall'ultimo atto di realizzazione delle opere. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di deduzioni già disattese in appello e diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla decorrenza della prescrizione, ancorata all'ultimazione dei lavori nell'estate 2020 e non nel 2019, sicché non risultava maturato il termine estintivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
La prescrizione va computata in relazione al momento di consumazione del reato; nel caso di opere realizzate in più fasi, il termine decorre dall'ultimo atto di realizzazione delle opere, se il fatto è stato considerato unitariamente dal giudice di merito.
art. 110 c.p.
Rilevato come base del concorso di persone nei reati edilizio, paesaggistico e demaniale contestati.
art. 44, comma 1, d.P.R. 380 del 2001
Norma incriminatrice relativa agli interventi edilizi eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in violazione delle prescrizioni urbanistiche.
art. 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004
Norma incriminatrice richiamata per l'intervento realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione.
art. 55 R.D. n. 327 del 1942
Norma richiamata nel capo relativo all'occupazione o uso del demanio marittimo.
art. 1161 R.D. n. 327 del 1942
Norma richiamata per l'occupazione abusiva di area demaniale marittima.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle fonti di prova, salvo che si denunci specificamente un travisamento decisivo delle emergenze processuali.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata, è inammissibile.
- Quando il giudice di merito ricostruisce un intervento edilizio come realizzato unitariamente in più fasi, la prescrizione decorre dall'ultimo atto di esecuzione delle opere, non da una fase intermedia non supportata dalle prove.
- La deduzione di prescrizione deve confrontarsi con la data finale di ultimazione del fatto-reato come accertata in sentenza; se tale data è collocata oltre il termine invocato, la censura è infondata e, in cassazione, può tradursi in inammissibilità se presuppone una nuova valutazione del fatto.
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