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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03539/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

Un architetto ha impugnato per cassazione la decisione con cui il Consiglio nazionale degli architetti aveva respinto il suo ricorso contro la delibera del Consiglio di disciplina provinciale che gli aveva irrogato la sospensione dall'esercizio professionale per 53 giorni, per non avere assolto l'obbligo formativo nel triennio 2014-2016. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione del principio di irretroattività della sanzione disciplinare, sostenendo che la misura concreta della sospensione in ragione dei crediti mancanti era stata introdotta solo dal testo del codice deontologico entrato in vigore il 29 settembre 2016 e non poteva applicarsi a un inadempimento riferito anche a periodi precedenti; dall'altro, ha censurato la tardività della contestazione disciplinare, affermando che gli addebiti erano stati contestati solo nel dicembre 2018, con eccessivo ritardo rispetto ai fatti risalenti al triennio formativo. La Corte ha anche rilevato che il ricorso non era stato notificato al locale Consiglio dell'ordine, soggetto necessario nel contraddittorio secondo la giurisprudenza richiamata, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio per la manifesta infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'obbligo di aggiornamento professionale e la sua rilevanza disciplinare erano già previsti dall'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012 e dall'art. 9 del codice deontologico nella versione vigente dal 2014; inoltre, la sanzione più grave introdotta nel 2016 poteva applicarsi alla condotta ancora in corso sotto la nuova disciplina, poiché la possibilità di ravvedimento operoso nel semestre successivo alla scadenza del triennio rendeva la violazione ancora suscettibile di sanzione secondo la normativa sopravvenuta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la verifica sulla tempestività della contestazione e sulla congruità della motivazione in materia disciplinare attiene al merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti; ha inoltre escluso che esistessero termini di decadenza o prescrizione dell'azione disciplinare per gli architetti desumibili dal R.D. n. 2537/1925, dall'art. 2 l. n. 241/1990 o dalle linee guida del CNAPPC. Spese non liquidate per mancata attività difensiva degli intimati; disposto altresì l'onere dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2229, comma 2, c.c.

    rimette agli ordini e collegi professionali l'esercizio del potere disciplinare

  • art. 7 d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

    "La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare"

    presidia con sanzione disciplinare l'obbligo del professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della competenza professionale

  • art. 8 d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

    regola le forme del procedimento disciplinare degli ordini professionali

  • art. 9 codice deontologico CNAPPC

    "Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti (...) costituisce illecito disciplinare"

    rende disciplinarmente rilevante il mancato aggiornamento professionale; nella versione del 29 settembre 2016 introduce una sanzione graduata in rapporto ai crediti mancanti

  • art. 41, commi 1, 2, 3 e 4 codice deontologico CNAPPC

    prevedeva un diverso assetto sanzionatorio, richiamato per confronto con la disciplina sopravvenuta più severa

  • art. 17 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

    richiamato come norma che delimita i casi di ricorso avverso le decisioni disciplinari

  • art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241

    ritenuto non applicabile al procedimento disciplinare degli architetti per stabilire un termine di decadenza

  • art. 1, n. 2, preleggi

    i regolamenti interni dei consigli nazionali degli ordini non sono qualificabili come regolamenti statali ai fini del vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non consente di denunciare come violazione di legge i regolamenti interni degli ordini professionali richiamati dalla decisione

  • art. 111 Cost.

    consente il sindacato in cassazione per violazione di legge o motivazione mancante/apparente nelle decisioni disciplinari

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato in relazione alla trattazione davanti alla sezione semplice dei ricorsi ex art. 111 Cost.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • In materia disciplinare degli ordini professionali, l'obbligo di formazione continua e di aggiornamento professionale è già di per sé fonte di illecito disciplinare quando la legge o il regolamento deontologico lo prevedano, anche se la concreta tipizzazione della sanzione avvenga con disciplina successiva.
  • Il divieto di retroattività della sanzione non impedisce l'applicazione della disciplina sopravvenuta più severa quando la condotta inadempiente si protrae sotto la sua vigenza e la conseguenza sanzionatoria diviene così preventivamente calcolabile per l'iscritto.
  • Nei procedimenti disciplinari degli architetti non risultano desumibili, dalla normativa generale richiamata, termini perentori di prescrizione o decadenza dell'azione disciplinare; la tempestività della contestazione va valutata in rapporto alla complessità degli accertamenti e non secondo i termini del procedimento amministrativo generale.
  • Le linee guida e i regolamenti interni degli ordini professionali, pur espressione di autorganizzazione e talvolta approvati con il coinvolgimento del Ministero vigilante, non assumono automaticamente il rango di norme statali idonee a fondare un motivo di ricorso per violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Nel sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari dei consigli nazionali degli ordini professionali, la Corte può controllare la violazione di legge e la motivazione mancante o apparente, ma non la sufficienza o razionalità della valutazione di merito sugli addebiti quando la decisione sia adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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