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Sentenza

Sentenza n. 709/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento cat -OMISSIS- del 13.08.21 nonché di ogni atto prodromico, conseguenziale e connesso, con il quale il Questore della Provincia di Catanzaro ha emanato avviso orale di p.s. nei confronti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202101832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso orale di pubblica sicurezza emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro il 13 agosto 2021

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale di pubblica sicurezza, deducendo: la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di motivazione, per il riferimento ritenuto generico e indeterminato a precedenti di polizia; il difetto di istruttoria. Ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura. L'avviso era stato adottato dal Questore su proposta della Compagnia dei Carabinieri e notificato al ricorrente il 1° ottobre 2021. Dagli atti risultavano pregiudizi penali per maltrattamenti in famiglia, evasione e atti persecutori, nonché frequentazioni di soggetti controindicati.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto legittima l'omissione, poiché la natura discrezionale del potere consente al Questore di procedere senza indugio quando le circostanze giustifichino tale scelta; nel caso concreto, le condotte contestate e le circostanze indicate nell'atto rendevano non irragionevole l'omissione per ragioni di tutela dell'incolumità personale. Ha escluso il difetto dei presupposti e dell'istruttoria, rilevando che l'avviso orale ha finalità preventiva e può essere adottato anche senza contestazioni definitivamente accertate dall'autorità giudiziaria o prove compiute di reati, purché emerga, sulla base di elementi fattuali complessivi, una personalità incline a comportamenti antisociali riconducibile alle categorie previste dall'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. I precedenti penali e le frequentazioni non occasionali di soggetti pregiudicati o gravati da precedenti di polizia sono stati ritenuti elementi sufficienti a fondare la valutazione di pericolosità sociale. Il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza costituisce valutazione ampiamente discrezionale e di merito, sindacabile dal giudice soltanto per abnormità dell'iter logico o incongruenza della motivazione; tali vizi non sono stati ravvisati. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti, ed è stato revocato il gratuito patrocinio precedentemente ammesso.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    «debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»; «per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»; «per il loro comportamento debba ritenersi [...] dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica»

    Le categorie di pericolosità possono essere individuate sulla base di un quadro complessivo di elementi fattuali e non richiedono necessariamente una condanna penale o prove compiute della commissione di reati.

  • art. 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    «il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano»

    Attribuisce al Questore il potere di adottare l'avviso orale nei confronti dei soggetti riconducibili alle categorie di cui all'art. 1, sulla base di indizi e con indicazione dei motivi.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio può essere omessa nell'ambito del procedimento per l'avviso orale quando le circostanze concrete giustificano un intervento senza indugio per esigenze di tutela dell'incolumità personale.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 11/2009

    È richiamato quale fondamento della discrezionalità del Questore nella scelta se e quando emanare la misura e se procedere senza previa comunicazione di avvio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'avviso orale di pubblica sicurezza ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica della pericolosità sociale, senza necessità di una condanna penale o di prove compiute della commissione di reati.
  • Per l'adozione dell'avviso orale è sufficiente un quadro complessivo di elementi fattuali che renda ragionevolmente riconducibile il destinatario a una delle categorie di pericolosità previste dall'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011; possono assumere rilievo anche precedenti penali e frequentazioni non occasionali di soggetti pregiudicati o gravati da precedenti di polizia.
  • La valutazione del Questore circa la pericolosità sociale e l'opportunità di adottare l'avviso orale rientra nell'esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta abnormità dell'iter logico o incongruenza della motivazione.
  • Nel procedimento per l'avviso orale la comunicazione di avvio può essere omessa quando le circostanze concrete rendano necessario procedere senza indugio per ragioni di tutela dell'incolumità personale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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