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Sentenza

Sentenza n. 538/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- adottato dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto, 5° Divisione, 3° Sezione, in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 27.9.2021 con cui veniva riconosciuta l'infermità “esiti di intervento chirurgico per occlusione intestinale complicata e i suoi postumi funzionali e cicatriziali” sofferta dal Maggiore (…) come non dipendente da fatti di servizio, con conseguente rigetto dell'istanza di equo indennizzo presentata in data 23.09.2019, e del correlato parere n.-OMISSIS- del Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui veniva rilevato che l'infermità “esiti di intervento chirurgico per occlusione intestinale complicata e suoi postumi funzionali e cicatriziali non puo' riconoscersi dipendente da fatti di servizio”; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202101040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa che ha escluso la dipendenza da causa di servizio di un'infermità intestinale e ha rigettato l'istanza di equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, maggiore dell'Esercito arruolatosi nel 1996, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità costituita dagli esiti di un intervento chirurgico per occlusione intestinale complicata e dai relativi postumi. La patologia era insorta durante una missione in Libano, dopo il ricovero locale e il successivo intervento chirurgico eseguito in Italia. Il Comitato di verifica aveva escluso il nesso causale o concausale con il servizio, rilevando l'assenza di specifiche situazioni di disagio, strapazzo o eccezionale gravità idonee a prevalere sui fattori individuali. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore e carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 12 del d.P.R. 461/2001, dell'art. 3 della l. 241/1990 e dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché sviamento. In particolare, ha sostenuto che il Comitato non avrebbe adeguatamente considerato le precarie condizioni igieniche e alimentari della missione, la cena consumata presso la mensa ufficiali il 15 maggio 2019, la gestione sanitaria iniziale del malessere e il ritardo diagnostico, elementi che avrebbero avuto almeno efficacia concausale. Ha inoltre richiamato una relazione medico-legale di parte.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio del Comitato di verifica costituisca espressione di accertamento tecnico e sia sindacabile soltanto ab externo, nei casi di errore di fatto, travisamento o macroscopica illogicità e irragionevolezza, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico competente. Nel caso concreto il parere è stato ritenuto sorretto da istruttoria adeguata e da motivazione sufficiente, avendo considerato gli elementi connessi al servizio e i precedenti del militare. Il TAR ha valorizzato la presenza di fattori individuali, tra cui una pregressa peritonite e un'anamnesi positiva per aderenze addominali; l'insorgenza della patologia quasi immediatamente dopo l'arrivo in Libano; l'assenza di sintomi negli altri partecipanti alla cena; la natura delle mansioni di formazione e addestramento; l'esiguità della durata del servizio e l'assenza di condizioni di disagio o stress eccezionali rispetto a quelle ordinariamente connesse alle missioni militari all'estero. Le allegazioni relative alle condizioni igienico-alimentari e ai presunti ritardi sanitari sono state giudicate generiche e prive di adeguato principio di prova, nonché inidonee a dimostrare un'efficienza causale o concausale del servizio. Il giudice ha inoltre rilevato che il parere del Comitato di verifica è vincolante per l'Amministrazione ai sensi della disciplina introdotta dal d.P.R. 461/2001 e, ove recepito nel provvedimento, è idoneo ad assolvere l'obbligo di motivazione; la documentazione medico-legale di parte non è stata ritenuta sufficiente a superare la valutazione dell'organo tecnico collegiale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per la Pubblica amministrazione

    Il Comitato di verifica esprime il parere sulla dipendenza dell'infermità da causa di servizio; il parere è vincolante per l'Amministrazione, salva la facoltà di richiedere motivatamente un ulteriore parere allo stesso Comitato, e il suo recepimento può assolvere l'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 12 d.P.R. 461/2001

    La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non ne esplicita uno specifico contenuto interpretativo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento mediante il recepimento del parere del Comitato di verifica, considerato congruo e logicamente articolato.

  • art. 97 Cost.

    La dedotta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento è stata esclusa, non essendo emersi vizi dell'istruttoria o della valutazione tecnica.

Massime di principio

  • I giudizi medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio, quali espressione di accertamento tecnico specialistico, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ab externo, per errore di fatto, travisamento o macroscopica illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'organo tecnico competente.
  • Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non è sufficiente allegare genericamente le ordinarie condizioni di disagio, stress o difficoltà ambientale proprie del servizio: occorre individuare e dimostrare specifici fattori di servizio dotati di efficienza causale o concausale rispetto all'infermità.
  • La presenza di fattori individuali idonei a spiegare l'insorgenza della patologia, unita all'assenza di circostanze eccezionali proprie del servizio e di analoghi eventi tra colleghi esposti al medesimo contesto, può fondare ragionevolmente l'esclusione del nesso causale o concausale con il servizio.
  • Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è vincolante per l'Amministrazione secondo il d.P.R. 461/2001 e, se adeguatamente istruito e motivato e recepito nel provvedimento finale, può assolvere l'obbligo di motivazione; la documentazione medico-legale di parte non prevale automaticamente sulla valutazione dell'organo tecnico collegiale.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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