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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01125/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente ricorrente aveva chiesto di accertare il diritto della propria controparte pubblica a corrispondergli la somma spesa e anticipata per l'acquisto di un immobile destinato a struttura laboratoristica, oltre al risarcimento dei danni. La domanda si fondava su un decreto regionale di impegno di spesa inserito in un programma operativo, sostenendo che la Regione avesse ingenerato un legittimo affidamento sulla finanziabilità dell'intervento in base a comunicazioni secondo cui sarebbe bastata l'aggiudicazione provvisoria entro il termine finale del 31.12.2010. La Regione ha resistito sostenendo che il finanziamento era invece subordinato all'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti entro quel termine, mentre l'aggiudicazione definitiva e il rogito erano intervenuti solo nel marzo 2011. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione dell'art. 2043 c.c. e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., lamentando la lesione del legittimo affidamento per effetto delle comunicazioni regionali e la conseguente responsabilità aquiliana dell'amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla documentata consapevolezza dell'ente ricorrente circa la necessità dell'aggiudicazione definitiva entro il termine del 31.12.2010, circostanza incompatibile con l'esistenza di un affidamento incolpevole. Dall'altro lato, ha osservato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del fatto relativo allo stato soggettivo di affidamento, attività preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ricorso proposto ex art.360, comma 1, n.3

    il motivo formalmente qualificato come violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una revisione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.2043 cod.civ.

    la responsabilità aquiliana per lesione del legittimo affidamento richiede, oltre all'allegazione dell'illiceità, la concreta dimostrazione di un affidamento incolpevole, che nella specie è stato escluso.

  • art. 3 Cost.

    richiamato quale parametro dei principi generali di comportamento della pubblica amministrazione, ma non idoneo a superare la mancanza di affidamento incolpevole accertata in fatto.

  • art. 97 Cost.

    richiamato quale parametro di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa, senza incidere sull'esito in assenza del presupposto fattuale dell'affidamento.

  • art. 12 d.lgs. 163/2006

    trenta giorni previsti dall’art.12 del d.lgs. 163 del 2006

    i trenta giorni determinano solo l'effetto della tacita approvazione dell'aggiudicazione provvisoria e non la trasformano automaticamente in aggiudicazione definitiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis

    indicato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Per poter configurare una responsabilità risarcitoria da lesione del legittimo affidamento è necessario che l'affidamento sia incolpevole; se il giudice di merito accerta che il soggetto era consapevole dell'obbligo e del termine da rispettare, manca il presupposto dell'affidamento tutelabile.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione del fondamento decisivo della decisione determina l'inammissibilità del motivo.
  • L'aggiudicazione provvisoria non si trasforma automaticamente in aggiudicazione definitiva per effetto del mero decorso del termine previsto per la sua approvazione tacita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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