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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07620/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, con cui venivano recuperati a tassazione IRES per l'anno 2004 e applicate sanzioni, a seguito del disconoscimento di un credito per imposte pagate all'estero e della rettifica della dichiarazione. La società sosteneva di non aver ricevuto la comunicazione sugli esiti del controllo e contestava la legittimità della pretesa fiscale, deducendo anche che, per il medesimo anno d'imposta, era già intervenuto un precedente accertamento definito con adesione, che avrebbe reso precluso un nuovo recupero. In cassazione articolava tre motivi: il primo contro la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello relativo alla precedente definizione con adesione e alla conseguente preclusione di un nuovo accertamento; il secondo contro la ritenuta legittimità della cartella non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo; il terzo contro la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello per aspecificità, sostenendo che la riproposizione delle censure di primo grado fosse sufficiente a soddisfare l'onere di specificità dell'appello tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado perché riesamini il merito delle questioni con adeguata motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva comunque ritenuto infondata la doglianza per l'estraneità del credito disconosciuto all'accertamento definito con adesione. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché la cartella emessa senza previa comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter è nulla. Il terzo motivo è stato accolto perché, nel processo tributario, la riproposizione delle ragioni di impugnazione soddisfa l'onere di specificità dell'appello e la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile la censura come diretta all'operato dell'Ufficio anziché alla sentenza.

Norme richiamate

  • art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973

    comma 4 e richiamo al controllo ex art. 36 ter; comma 3 richiamato in motivazione

    la comunicazione degli esiti del controllo costituisce passaggio necessario e di garanzia prima dell'iscrizione a ruolo; la sua omissione rende nulla la cartella di pagamento.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. n. 218/1997

    richiamato nel primo motivo

    è invocato dalla ricorrente come disciplina della definizione con adesione e dei suoi effetti preclusivi, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile per difetto di confronto con una ratio autonoma.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo

    viene richiamato in tema di nuove eccezioni in appello nel processo tributario.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel terzo motivo

    l'appello tributario richiede motivi specifici, ma tale requisito è soddisfatto anche mediante la riproposizione delle ragioni di impugnazione già svolte in primo grado.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nei motivi secondo e terzo

    evocato dalla ricorrente a sostegno del contraddittorio e della corretta pronuncia sul tema della comunicazione degli esiti del controllo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi primo, secondo e terzo

    evocato per censurare ultrapetizione/omessa pronuncia e per contestare l'erronea qualificazione delle doglianze come inammissibili.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo

    la Corte ribadisce che nel processo tributario la specificità dell'appello è disciplinata in via speciale dall'art. 53 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

    indica il vizio di violazione di legge dedotto dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo

    invocato per la censura di nullità della decisione d'appello per erronea declaratoria di inammissibilità.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel primo motivo

    è richiamato come limite ai successivi accertamenti dopo la definizione con adesione.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel primo motivo

    è richiamato, insieme all'art. 43 d.P.R. 600/1973, come limite ai successivi accertamenti.

  • art. 6 L. n. 212/2000

    richiamato nel secondo motivo

    evocato a sostegno dell'obbligo di interlocuzione e di garanzia nel rapporto tra amministrazione e contribuente.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    richiamato nel secondo motivo

    evocato come norma di garanzia procedimentale a tutela del contribuente.

  • art. 2 d.lgs. n. 462/1997

    richiamato nel secondo motivo

    richiamato in tema di comunicazioni e regolarizzazione degli esiti del controllo automatico/formale.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    indica la costituzione dell'Agenzia delle Entrate al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel passaggio su Cass. S.U. n. 1518/2016

    menzionato in relazione alla cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15

    richiamato nel passaggio su Cass. S.U. n. 1518/2016

    richiamato come norma di condono fiscale, rilevante per la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e l'onere di specificità può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già formulate contro l'atto impositivo, senza necessità di introdurre argomenti nuovi.
  • La declaratoria di inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione è legittima quando la censura non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
  • La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973 è nulla se non è preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo, perché tale comunicazione svolge funzione di garanzia e di interlocuzione preventiva con il contribuente.
  • Nel controllo ex art. 36 ter l'Ufficio non può limitarsi a iscrivere a ruolo senza aver previamente attivato il previsto contraddittorio procedimentale, ove richiesto dalla disciplina applicabile.
  • La precedente definizione di una diversa pretesa relativa allo stesso periodo d'imposta non determina automaticamente preclusione rispetto a un distinto credito fiscale, se il credito oggetto di recupero è estraneo all'oggetto dell'accertamento definito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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