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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18695/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra i reati già separatamente giudicati con una sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre appello, ma prima della scadenza del termine per proporre motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p. La censura sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito non avesse riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti già definiti con giudicato e il reato oggetto del processo di appello. La Corte di cassazione ha rilevato però che il motivo era meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese, privo di una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e, soprattutto, tardivamente proposto solo nelle conclusioni di udienza e non con motivi nuovi, come richiesto per una simile richiesta in sede di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di applicazione della continuazione esterna, riferita a un reato già coperto da sentenza irrevocabile sopravvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, fosse ammissibile solo se proposta con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p. e corredata dall'allegazione precisa e completa delle sentenze definitive rilevanti. Poiché ciò non era avvenuto e la questione era stata sollevata soltanto tardivamente in udienza, il motivo è stato considerato irricevibile; la Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    La richiesta di applicazione della continuazione in appello, quando riguardi un reato già definito con sentenza irrevocabile sopravvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, è ammissibile solo se proposta con motivi nuovi e con allegazione precisa e completa delle sentenze rilevanti.

  • art. 671 c.p.p.

    È richiamata la possibilità di ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, senza pregiudizio per l'imputato, quando la richiesta non sia veicolabile nel giudizio di appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la richiesta di applicazione della continuazione esterna rispetto a un reato già giudicato con sentenza irrevocabile è deducibile solo mediante motivi nuovi, non potendo essere introdotta tardivamente in udienza.
  • La domanda di continuazione in appello deve essere accompagnata dall'allegazione precisa e completa delle sentenze definitive rilevanti, poiché l'onere di specificazione è condizione di ammissibilità della censura.
  • Il giudice può dichiarare irricevibile un motivo che si limiti a riprodurre doglianze già vagliate e non contenga una specifica critica alle argomentazioni della decisione impugnata.
  • Ai fini della continuazione, l'identità del disegno criminoso richiede un programma illecito previamente ideato e voluto, e non coincide con la mera inclinazione abituale a delinquere.
  • La mancata deduzione della questione in appello non preclude la possibilità di far valere la continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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