Cassazione Penale, Sentenza n. 13694/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 23/07/2021 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino. Il ricorrente contestava: 1) la confisca del denaro sequestrato, sostenendo che tale provvedimento si sarebbe basato sulla presunta provenienza da attivita di spaccio non provata, posto che l'imputazione riguardava la sola illecita detenzione di sostanza stupefacente (cocaina); 2) la qualificazione giuridica del fatto, lamentando la mancata derubricazione dall'art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti alla fattispecie meno grave prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo: il ricorso e stato ritenuto generico e manifestamente infondato poiche il giudice della cognizione aveva motivato la confisca non come provento di spaccio ma ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis T.U. stupefacenti, richiamando le ragioni gia espresse nell'ordinanza cautelare, e il ricorrente non ha confutato tale ratio decidendi. Sul secondo motivo: la censura di errata qualificazione giuridica del fatto e inammissibile in sede di legittimita perche, nell'ambito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, la cassazione puo rilevare la derubricazione solo in caso di errore manifesto; nel caso concreto non sussisteva un errore manifesto atteso il contenuto dell'imputazione (detenzione di quasi 80 grammi lordi di cocaina). Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. Sentenza depositata il 20/01/2022.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
applicazione della pena su richiesta delle parti (giudizio abbreviato concordato)
Usato quale titolo del procedimento di merito che aveva portato alla sentenza impugnata; limita le censure proponibili in Cassazione a quelle previste dall'art. 448 c. 2-bis e a errori manifesti
art. 73 T.U. stupefacenti
Comma 1 riguarda la detenzione ai fini di spaccio; comma 5 prevede una fattispecie piu lieve. La Corte ha ritenuto che, con riferimento alla quantita di quasi 80 grammi di cocaina, non sussistesse un errore manifesto di qualificazione pasibile di sindacato in Cassazione
art. 240 bis cod. pen.
Richiamato come titolo normativo a fondamento della confisca disposta dal giudice, diverso dalla semplice ricostruzione della provenienza del denaro come provento di spaccio
art. 85 bis T.U. stupefacenti
Richiamato dal giudice a sostegno della decisione di confisca, in combinato con l'art. 240 bis cod. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limiti di impugnazione in Cassazione per il giudizio abbreviato concordato
Limita la possibilita di dedurre in Cassazione errori di qualificazione non manifesti quando la pena e stata applicata su richiesta delle parti
art. 616 cod. proc. pen.
obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso
Prevede il pagamento di una somma equitativamente fissata in caso di inammissibilita del ricorso non derivante da colpa grave della parte
Giurisprudenza.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin); Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 (Maugeri)
Richiamate come principi sul campo di applicazione del sindacato in Cassazione e sulla possibilita di impugnare questioni non concordate tra le parti; confermano i limiti all'ammissibilita di talune censure in sede di legittimita
Massime di principio
- In caso di patteggiamento o applicazione della pena su richiesta delle parti, la Cassazione sindaca la qualificazione del fatto solo se l'errore e manifesto; censure valutative non evidenti dal testo sono inammissibili
- Per contestare una confisca disposta dal giudice e necessario confrontarsi con la ratio decidendi indicata nel provvedimento; argomentazioni generiche sulla presunta provenienza illecita del denaro sono insufficienti
- La confisca puo essere disposta anche facendo riferimento a norme come l'art. 240 bis cod. pen. e l'art. 85 bis T.U. stupefacenti; non sempre la confisca implica la prova di una cessione di stupefacenti
- Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare censure specifiche e confrontarsi con le motivazioni effettive del provvedimento impugnato per evitare l'inammissibilita per genericita
- In caso di inammissibilita del ricorso e possibile la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita
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