Cassazione Penale, Sentenza n. 01061/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la convalida del trattenimento disposto dal Questore di Trapani (trattenimento "secondario" ex art.6 d.lgs. n.142/2015) dopo aver presentato domanda di protezione internazionale il 17/11/2025. Contestava che: a) il ritardo (quasi un mese) tra la presentazione della domanda e l'adozione del provvedimento di trattenimento violasse l'obbligo di "rapida verifica" giurisdizionale previsto dall'art.9, par.3 della Direttiva 2013/33/UE; b) nel periodo 17/11–10/12/2025 si fosse verificata una situazione di restrizione della libertà "sine titulo" perché, pur essendo la domanda di protezione formulata, i termini del trattenimento primario risultavano sospesi e non potevano essere computati né per la durata massima del trattenimento primario (art.14 d.lgs. n.286/1998) né per quello secondario (art.6 d.lgs. n.142/2015).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha condiviso la giurisprudenza richiamata (Sez. I n.25541/2025 e precedenti) secondo cui: la manifestazione di volontà di chiedere protezione impone all'amministrazione l'obbligo di registrazione e valutazione (art.26, comma 2‑bis, d.lgs. n.25/2008), ma tale obbligo ha natura non perentoria; nel periodo intercorso tra la domanda e l'adozione del provvedimento di trattenimento "secondario" il titolo legittimante la restrizione rimane il provvedimento di trattenimento primario già convalidato ai sensi dell'art.14 d.lgs. n.286/1998 (la cui efficacia resta sospesa al momento dell'adozione del nuovo provvedimento); non sussiste pertanto invalidità automatica del trattenimento per il ritardo nella registrazione/adozione, né un contrasto reale con l'art.9, par.3 della Direttiva 2013/33/UE, posto che la direttiva richiede una rapida verifica giudiziale una volta adottato il provvedimento di trattenimento e il sistema interno assicura tale verifica; il ritardo può però rilevare in sede di valutazione di una successiva proroga del trattenimento ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.142/2015. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.6 d.lgs. n.142/2015
Disciplina il trattenimento del richiedente protezione internazionale (trattenimento "secondario"). La Corte interpreta che non sia fissato un termine per l'adozione del provvedimento di trattenimento amministrativo successivo alla domanda, ma è perentorio il termine per la convalida giudiziale; il ritardo nell'adozione del provvedimento può influire sulla valutazione di eventuali proroghe.
art.14 d.lgs. n.286/1998
Regola il trattenimento in vista dell'espulsione (trattenimento "primario"). La Corte afferma che, dal momento della presentazione della domanda di protezione e fino all'adozione del provvedimento di trattenimento secondario, il primo provvedimento convalidato continua a costituire il titolo legittimante la restrizione, la cui efficacia resta sospesa quando sia adottato il nuovo provvedimento nei casi previsti.
art.26, comma 2‑bis, d.lgs. n.25/2008
Imposta l'obbligo di registrare la domanda di protezione internazionale. La Corte rileva che tale termine procedurale ha natura non perentoria: la mancata registrazione tempestiva non determina automaticamente l'illegittimità del trattenimento.
art.9 par.3 Direttiva 2013/33/UE
"Se il trattenimento è disposto dall’autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria..."
La norma impone una rapida verifica giudiziaria una volta adottato il provvedimento di trattenimento, ma non prescrive un termine perentorio tra la presentazione della domanda di protezione e l'adozione del provvedimento di trattenimento; quindi la disciplina interna non risulta in contrasto, purché la verifica giudiziaria della legittimità del trattenimento sia sollecita.
d.l. 11 ottobre 2024, n.145 (conv. con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n.187)
Ha incisioni sul regime del trattenimento amministrativo nel periodo processuale successivo alla riforma; la Corte cita il nuovo regime normativo come contesto per l'interpretazione delle obbligazioni di registrazione e convalida.
Sez. I, n.25541 del 10.7.2025 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che chiarisce: la domanda di protezione impone registrazione e valutazione; il periodo tra domanda e provvedimento secondario è retto dal primo titolo restrittivo; mancanza di sanzione automatica per ritardo nella registrazione; la tempestività della convalida giudiziaria è il presidio richiesto.
Sez. I civ. n.36522 del 29.12.2023
Decisione che, richiamando la Corte costituzionale, conferma che il legislatore ha regolamentato lo status libertatis nel periodo tra presentazione della domanda e il suo esame, prevedendo la perdurante sussistenza (sospesa) del primo titolo restrittivo fino all'adozione del nuovo provvedimento secondo legge.
Massime di principio
- La mera formulazione della domanda di protezione internazionale fa sorgere lo status di richiedente, ma la mancata o ritardata registrazione non invalida automaticamente il trattenimento già in essere.
- Nel periodo tra domanda di protezione e l'adozione del provvedimento di trattenimento "secondario" il titolo legittimante della restrizione rimane il provvedimento di trattenimento primario già convalidato; la sua efficacia resta sospesa solo con l'adozione del nuovo provvedimento nei casi previsti dalla legge.
- La Direttiva 2013/33/UE richiede una rapida verifica giudiziaria della legittimità del trattenimento una volta che questo sia stato adottato, ma non impone un termine perentorio tra la presentazione della domanda e l'adozione dell'atto amministrativo di trattenimento.
- Il ritardo amministrativo nella registrazione o nell'adozione del provvedimento può essere valutato negativamente in sede di richiesta di proroga del trattenimento; quindi ritardi ingiustificati possono compromettere la legittimità di proroghe future.
- In casi sospetti di strumentalità della domanda (es. domanda tardiva presentata solo dopo il decorso di procedimenti espulsivi) l'amministrazione deve valutare l'eventuale strumentalità e, se confermata, può adottare il provvedimento di trattenimento previsto dalla normativa.
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