Sentenza n. 208/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 291/2018 del 10.07.2018 - RG n. 1020/2018 – emesso dal Tribunale di Locri, esecutivo e non opposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo non opposto, recante condanna del Comune al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 291/2018 del Tribunale di Locri, relativo al pagamento di € 53.986,40 a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, alle spese processuali liquidate nel titolo e alla tassa di registrazione. Il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione, con decreto di esecutorietà del 19 febbraio 2019, ed era stato notificato in forma esecutiva al Comune il 16 luglio 2019. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici non economici, il Comune non aveva dato esecuzione al titolo. L'amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo che il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., abbia valore di cosa giudicata e sia idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza. Ha accertato la mancata esecuzione del titolo e dichiarato l'obbligo del Comune di Riace di provvedere al pagamento delle somme dovute, inclusi gli interessi successivi maturandi sino al soddisfo, le spese di registrazione, le spese del giudizio di ottemperanza e il contributo unificato ove versato. Ha assegnato al Comune il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Siderno, incaricandolo di compiere anche le attività contabili e finanziarie necessarie, tra cui stanziamento in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento delle somme. Il TAR ha precisato che l'insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, spese generali e rifusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale definitivo non adempiuto dall'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà per mancata opposizione rende il decreto ingiuntivo idoneo a produrre gli effetti del giudicato e a fondare l'azione di ottemperanza.
d.lgs. n. 231/2002
Gli interessi moratori previsti dal titolo devono essere corrisposti sino all'effettivo soddisfo.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo è trattato come titolo giudiziale definitivo ai fini dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., ha valore di cosa giudicata ed è idoneo a fondare il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo pecuniario, il debitore pubblico deve dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, degli interessi maturati e delle spese successive necessarie all'esecuzione.
- L'assegnazione di un termine all'amministrazione per adempiere può essere accompagnata dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un obbligo pecuniario può essere incaricato di compiere tutte le operazioni contabili e finanziarie necessarie, inclusi lo stanziamento in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato pecuniario; l'organo commissariale deve adottare le iniziative necessarie a reperire le somme dovute.
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