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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29180/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio della condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia per furto aggravato in concorso, commesso in data 19 marzo 2013 a Vallecrosia. Con un unico motivo deduceva erronea applicazione degli artt. 62, n. 4, e 65 c.p., sostenendo che, nella rideterminazione della pena, non sarebbe stata applicata la diminuzione relativa all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, almeno con riguardo alla pena detentiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte di appello aveva effettivamente applicato la riduzione di pena sia alla reclusione sia alla multa: dalla pena base di mesi nove di reclusione ed euro 156 di multa, ridotta a mesi sei di reclusione ed euro 105 di multa per le attenuanti generiche, e poi ulteriormente a mesi quattro di reclusione ed euro 70 di multa per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Il richiamo nel provvedimento impugnato a una riduzione "da nove mesi a quattro mesi" è stato qualificato come mero refuso motivazionale. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, quale base della contestazione.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato per il reato di furto oggetto di condanna.

  • art. 625 nn. 2 e 5 c.p.

    Richiamato per le circostanze aggravanti del furto contestato.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta effettivamente applicata nella determinazione della pena.

  • art. 65 c.p.

    Invocato dal ricorrente nel censurare la determinazione della pena; la censura è stata disattesa perché la riduzione era stata correttamente operata.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito ridetermina la pena in modo coerente con il calcolo desumibile dalla motivazione e dal dispositivo, un errore materiale o refuso nell'esposizione non comporta di per sé l'illegittimità della decisione se la riduzione risulta comunque effettivamente applicata.
  • La censura sulla mancata applicazione di una circostanza attenuante è manifestamente infondata se dagli atti emerge che la diminuzione è stata operata sia sulla pena detentiva sia sulla pena pecuniaria.
  • In sede di legittimità, un ricorso che si risolva nella contestazione di un evidente errore materiale privo di incidenza sul concreto trattamento sanzionatorio è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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