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Sentenza

Sentenza n. 2573/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso ai documenti relativi al recupero di crediti per prestazioni sanitarie fruite nel 2015 e 2016 in regime di esenzione per reddito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria della richiesta)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva chiesto all’ASP, con PEC del 2 dicembre 2025, di accedere agli atti posti a fondamento delle diffide di pagamento per prestazioni sanitarie che l’Amministrazione riteneva indebitamente fruite in esenzione per reddito. In particolare, chiedeva copia dell’autocertificazione, dei documenti identificativi delle prestazioni e delle date di erogazione, del prospetto contabile delle quote richieste, nonché degli altri atti presupposti, connessi o utilizzati nel procedimento. A fronte del mancato riscontro, ha domandato l’accertamento del diritto di accesso, deducendo l’utilità della documentazione per agire in giudizio a tutela dei propri interessi e contestando la genericità della pretesa di recupero.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto, attuale e personale, poiché la documentazione riguarda una richiesta di pagamento rivolta alla ricorrente e può essere utile alla tutela della sua posizione. L’interesse all’accesso è autonomo rispetto all’interesse a impugnare e la strumentalità va intesa in senso ampio; quando l’accesso è funzionale a un eventuale giudizio, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare la valutazione sulla fondatezza o ammissibilità della futura domanda né sulla rilevanza dei singoli documenti, valutazioni riservate al giudice della controversia. È stato ordinato all’ASP di consentire, ove esistenti, l’esame e l’estrazione di copia dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’Amministrazione è stata condannata a pagare 500 euro per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    l’art. 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede, per l’esercizio del diritto di accesso, che il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

    La legittimazione all’accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti; la situazione tutelata ai fini dell’accesso è autonoma e più ampia rispetto a quella necessaria per proporre impugnazione.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Con pec del 02/12/2025 la ricorrente ha chiesto all’ASP di -OMISSIS- di accedere ex lege 241/1990 agli atti e ai provvedimenti relativi all’azione per il recupero di crediti afferente alle annualità 2015 e 2016, per prestazioni sanitarie “fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito”, avviata dall’ASP con diffide di pagamento (riportanti i seguenti numeri di protocollo: 313013454 ed ancora 313013454).

    La norma è richiamata per identificare il silenzio-rigetto impugnato formatosi sull’istanza di accesso; la decisione non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.

  • art. 116 c.p.a.

    Non ricevendo riscontro, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ella ha agito per l’accertamento e la declaratoria del suo diritto ad accedere agli atti di cui all’istanza in epigrafe.

    Il ricorso è lo strumento processuale con cui è stata chiesta la tutela giurisdizionale del diritto di accesso a seguito del mancato riscontro dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti, ma la situazione giuridicamente tutelata che lo fonda è distinta e più ampia rispetto all’interesse necessario per impugnare un atto e non deve necessariamente qualificarsi come diritto soggettivo o interesse legittimo.
  • La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio: è sufficiente che la disponibilità dei documenti sia utile alla cura di un interesse giuridicamente rilevante e non occorre che sia esclusivamente o necessariamente funzionale alla difesa in giudizio.
  • Quando l’accesso è preordinato all’utilizzo dei documenti in un giudizio, non spetta al giudice dell’accesso anticipare la valutazione sulla fondatezza o ammissibilità della futura domanda, né sulla rilevanza dei singoli documenti rispetto ad essa; tali valutazioni competono al giudice chiamato a decidere la controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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