Sentenza n. 11342/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Trib. Lav. Roma n. 1748/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del giudice del lavoro relativa al pagamento di differenze retributive, con trattenuta di contributi previdenziali e omesso pagamento degli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale del lavoro di Roma n. 1748/2016, che aveva accertato il diritto alla corresponsione integrale della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla soppressa indennità integrativa speciale, e aveva condannato il Ministero alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre agli interessi legali sui singoli importi. L'Amministrazione, dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e della certificazione di passaggio in giudicato, ha corrisposto somme inferiori a quelle dovute, operando una trattenuta previdenziale a carico della lavoratrice pari a euro 2.969,96. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della trattenuta, sostenendo che le differenze retributive arretrate devono essere corrisposte al lordo della quota di contribuzione previdenziale gravante sul lavoratore quando i contributi siano versati tardivamente o contestualmente al pagamento degli arretrati. Ha inoltre lamentato l'omesso pagamento degli interessi legali sugli arretrati. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del proprio operato richiamando la disciplina applicabile ai dipendenti rientranti nella gestione di cui al d.P.R. n. 1092/1973 e affermando che il versamento dei contributi e il pagamento delle differenze erano avvenuti contestualmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero aveva dato esecuzione solo parziale al giudicato. In base alla giurisprudenza consolidata, l'accertamento e la liquidazione delle differenze retributive arretrate devono essere effettuati al lordo delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, poiché il datore di lavoro può operare tali ritenute soltanto nel fisiologico caso di tempestivo pagamento dei contributi relativi al periodo retributivo corrispondente. La facoltà di trattenuta non opera quando i contributi siano pagati parzialmente o tardivamente, ipotesi nella quale rientra anche il pagamento tardivo della retribuzione unitamente ai contributi. Il Ministero è stato quindi dichiarato obbligato a corrispondere alla ricorrente l'importo delle trattenute previdenziali operate, salva la possibilità di rivalersi nei confronti dell'ente previdenziale. Il giudice ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva provato né dedotto il pagamento degli interessi legali maturati sugli arretrati, sicché anche sotto tale profilo il giudicato risultava ineseguito. È stato ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, previa richiesta della ricorrente e per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio quale commissario ad acta, con facoltà di delega, senza compenso e con termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 850,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 19 l. 218/1952
La facoltà del datore di lavoro di operare ritenute previdenziali sulla retribuzione è interpretata restrittivamente e limitata al caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al periodo retributivo corrispondente.
art. 23, comma 1, l. 218/1952
Non consente il recupero mediante trattenuta sulla retribuzione quando i contributi siano stati pagati parzialmente o tardivamente, compreso il caso di pagamento tardivo della retribuzione insieme ai contributi.
d.P.R. 1092/1973
È stato richiamato dal Ministero quale disciplina applicabile ai dipendenti rientranti nella relativa gestione previdenziale, ma non è stato ritenuto idoneo a giustificare la trattenuta contestata.
D.M. 55/2014
Utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, in relazione ai parametri previsti per l'esecuzione mobiliare.
Massime di principio
- Nell'esecuzione di un giudicato che riconosca differenze retributive arretrate, il datore di lavoro pubblico deve corrispondere gli importi al lordo della quota di ritenute previdenziali gravante sul lavoratore quando i contributi siano versati tardivamente, parzialmente o contestualmente al pagamento degli arretrati; la facoltà di trattenuta riguarda soltanto il pagamento tempestivo della contribuzione relativa al periodo retributivo ordinario corrispondente.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare ineseguito il giudicato quando l'amministrazione corrisponda solo parzialmente le somme dovute, operando ritenute previdenziali non consentite dal titolo e dalla disciplina applicabile.
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione deve dare prova dell'avvenuto pagamento degli interessi legali espressamente riconosciuti dal giudicato; in mancanza, l'obbligo derivante dal titolo resta ineseguito.
- Quando l'amministrazione non esegue integralmente il giudicato, il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta della parte, dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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