Parere n. 1358/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Regione -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-, avverso annullamento provvedimento prot. n.0392610 del 03.08.2023 responsabile della direzione generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti – u.o.d. autorizzazioni ambientali e rifiuti della regione -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento regionale prot. n. 0392610 del 3 agosto 2023, recante dichiarazione di incompetenza della Regione sulla rimozione di rifiuti presso un impianto industriale, e richiesta di rimozione sostitutiva o in danno mediante escussione della polizza fideiussoria
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la competente struttura regionale ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti presso un impianto, a seguito della revoca dell'autorizzazione ambientale della società obbligata. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo della Regione di procedere in via sostitutiva o in danno, anche mediante escussione della polizza fideiussoria. Nel corso del procedimento, il Comune ha proposto opposizione chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e la Regione ha trasmesso l'atto di costituzione della società davanti al TAR. La questione sottoposta al Consiglio di Stato riguarda quindi gli effetti dell'opposizione tempestiva sulla procedibilità del ricorso straordinario e, in via subordinata, l'esame della domanda cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione di improcedibilità per opposizione. Ha richiamato l'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, la sentenza della Corte costituzionale n. 148/1982, che ha esteso agli enti pubblici diversi dallo Stato la facoltà di chiedere la trasposizione, e l'articolo 48, comma 1, c.p.a., che ha generalizzato tale facoltà a qualsiasi parte nei cui confronti sia stato proposto il ricorso straordinario. Poiché il Comune ha tempestivamente dichiarato l'opposizione e la controversia è stata trasposta davanti al TAR, l'Amministrazione e il Consiglio di Stato in sede consultiva sono rimasti privi di potere decisorio sul merito. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta proposizione di tempestivo atto di opposizione. L'esame della domanda cautelare è stato assorbito.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione proposta dal Comune, acquisita entro il termine previsto, determina la trasposizione della controversia davanti al tribunale amministrativo regionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
Domanda cautelare
La definizione del procedimento per improcedibilità comporta l'assorbimento dell'esame della domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971
I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato il provvedimento impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
La disposizione disciplina la facoltà di opposizione e di richiesta di decisione in sede giurisdizionale; tale facoltà deve essere interpretata alla luce dell'estensione operata dalla Corte costituzionale agli enti pubblici diversi dallo Stato.
sentenza Corte costituzionale n. 148/1982
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 del d.P.R. n. 1199/1971 nella parte in cui non equiparava ai controinteressati l'ente pubblico diverso dallo Stato che aveva emanato l'atto impugnato.
art. 48, comma 1, d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo)
Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale.
La facoltà di opposizione e trasposizione è generalizzata a qualsiasi parte nei cui confronti sia stato proposto il ricorso straordinario, rendendo improcedibile il procedimento consultivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tempestiva opposizione proposta da una parte nei cui confronti è stato presentato un ricorso straordinario determina la trasposizione della controversia davanti al tribunale amministrativo regionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
- La facoltà di opposizione prevista per la trasposizione in sede giurisdizionale spetta, in base all'articolo 48, comma 1, c.p.a., a qualsiasi parte nei cui confronti sia stato proposto il ricorso straordinario, comprese le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato e, secondo il principio affermato dal parere, anche l'amministrazione statale.
- Una volta validamente proposta l'opposizione e instaurata la trattazione davanti al giudice amministrativo, l'amministrazione procedente e il Consiglio di Stato in sede consultiva sono privi di potere decisorio sul ricorso straordinario.
- La dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione assorbe l'esame delle domande cautelari proposte nell'ambito del procedimento consultivo.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione al TAR
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario proposto da una società contro una Regione e un Comune, con l'intervento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale amministrazione relazione. Il ricorso riguardava un provvedimento regionale del 3 agosto 2023 relativo alla rimozione di rifiuti presenti presso un impianto industriale, dopo la revoca dell'autorizzazione ambientale della società obbligata.
Oggetto della controversia
La ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento con cui la struttura regionale competente aveva dichiarato la propria incompetenza a procedere alla rimozione dei rifiuti. Chiedeva inoltre che fosse accertato l'obbligo della Regione di intervenire in via sostitutiva o in danno del soggetto obbligato, anche mediante escussione della polizza fideiussoria prestata in favore della Regione. Era stata proposta anche una domanda cautelare.
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
Nel corso del procedimento il Comune ha dichiarato di avere proposto opposizione, chiedendo che la controversia fosse trattata in sede giurisdizionale. Successivamente è stato trasmesso l'atto di costituzione davanti al TAR della società interessata.
Il Consiglio di Stato ha richiamato:
- l'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, relativo alla facoltà dei controinteressati di chiedere la decisione in sede giurisdizionale;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 148/1982, che ha esteso tale facoltà all'ente pubblico diverso dallo Stato che abbia emanato l'atto impugnato;
- l'articolo 48, comma 1, c.p.a., che ha generalizzato la facoltà di opposizione a qualsiasi parte nei cui confronti sia stato proposto il ricorso straordinario.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto fondata l'eccezione di improcedibilità. La tempestiva opposizione impedisce che il ricorso continui a essere deciso in sede straordinaria e comporta la prosecuzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale. Da tale trasposizione deriva che sia l'amministrazione sia il Consiglio di Stato, nella sede consultiva, sono privi di ulteriori poteri decisori sul merito del ricorso.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta proposizione di un tempestivo atto di opposizione. L'esame della domanda cautelare è stato assorbito, poiché la definizione del procedimento in sede straordinaria non consente ulteriori valutazioni cautelari nell'ambito di tale rimedio.
Oscuramento dei dati
La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare le parti e i terzi, in applicazione dell'articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1354/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →