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Sentenza

Sentenza n. 9769/2026 - Roma, Sezione 1B

AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO - Verbale. – Codice Concorso: CAR23 emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento (notificato a mezzo P.E.C. all’odierno ricorrente in data 15.03.2024) concernente il Giudizio Definitivo di “INIDONEO/A” - nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.

Giustizia amministrativa202406213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del difensore relativa alla perdita sopravvenuta dell’interesse alla decisione. Non è stata esaminata la legittimità del giudizio di inidoneità né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in considerazione dell’andamento e dell’esito in rito della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio definitivo di inidoneità nell'ambito della procedura concorsuale per l'Arma dei Carabinieri, formalizzato in un verbale notificato il 15 marzo 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale emesso dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, recante il giudizio definitivo di inidoneità nell’ambito del concorso identificato dal codice CAR23, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, collegati e connessi. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. In udienza il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base dell’ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene la perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
  • La dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse della parte assistita può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, se il giudice ne prende atto nella decisione.
  • In caso di definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate quando l’andamento e l’esito in rito della controversia lo rendano equo.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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