Sentenza n. 9356/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - del provvedimento adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla nota prot. n. 118722 del 3 settembre 2025 (Fasc. ANAC n. 339/2025/sd), notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato disposto l'inserimento nell'Area B del Casellario informatico ANAC ai sensi dell'art. 213 comma 10, d. lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera n. 721 del 29 luglio 2020, dell'annotazione relativa all'impresa Edil Groan s.r.l. in relazione alla risoluzione disposta dal Comune di Pescara, con determinazione n. 1958 del 17 ottobre 2024, con riferimento alla Procedura avente ad oggetto “l'adeguamento sismico e antincendio scuola statale Michetti di via del Circuito - C.I.G. 8671683331” per grave inadempimento e ritardo ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 5, d.lgs. n. 50/2016; - e per quanto occorrer possa, dell'avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016, prot. n. 55510 del 9 aprile 2025; - della nota di segnalazione ai sensi dell'articolo 213, comma 10 del codice dei contratti pubblici del Comune di Pescara, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 4637 del 13 gennaio 2025 ai fini dell'inserimento nel casellario ANAC della disposta risoluzione a carico della Edil Groan s.r.l.; - di ogni altro atto, provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso e/o successivo a quelli impugnati, noti e ignoti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per l'accertamento ex art. 116 c.p.a., del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale della nota di integrazione prot. Anac n. 51340 del 2 aprile 2025, richiamata nel provvedimento di annotazione nel casellario ANAC impugnato, di cui alla nota. prot. n. 118772 del 3 settembre 2025; nonché eventualmente degli altri atti non noti relativi al procedimento ANAC (fascicolo ANAC n. 339/2025).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel Casellario informatico ANAC di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento e ritardo nell'esecuzione di lavori pubblici
Esito
Favorevole al resistente (autorità e stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'annotazione disposta da ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, relativa alla risoluzione del contratto d'appalto disposta dal Comune per ritardi, non corretta esecuzione dei lavori, mancato rispetto degli ordini di servizio e omessa protezione delle opere durante il cantiere. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, dell'art. 80 del medesimo decreto e del regolamento ANAC sul Casellario, nonché difetto di istruttoria, lamentando che l'Autorità non avrebbe adeguatamente valutato le deduzioni presentate nel procedimento e avrebbe omesso l'audizione richiesta. L'impresa ha sostenuto che i ritardi e gli altri inadempimenti non fossero imputabili ad essa, in ragione della tardiva consegna del cantiere libero da cose, delle carenze progettuali e delle condotte della direzione lavori. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'obbligo di motivazione, dei principi di buon andamento e ragionevolezza, sostenendo che ANAC non avrebbe adeguatamente motivato l'utilità e la non manifesta irrilevanza della notizia. Con il terzo motivo, connesso alla domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., ha contestato il difetto di istruttoria, l'irragionevolezza, lo sviamento e la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 per la mancata ostensione di una nota integrativa richiamata nell'annotazione. Nel corso del giudizio ANAC ha depositato tale nota e la ricorrente ha dichiarato soddisfatto il proprio interesse ostensivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., poiché ANAC ha depositato in giudizio la nota richiesta. Ha invece respinto la domanda di annullamento dell'annotazione. Il Collegio ha ritenuto che la risoluzione per grave inadempimento, fondata sul mancato rispetto dei tempi contrattuali, sulla non corretta esecuzione dei lavori e sulla violazione degli obblighi di protezione delle opere, fosse certamente utile ai fini del Casellario. ANAC deve valutare la conferenza e l'utilità della notizia e la sua non manifesta infondatezza, ma non è tenuta ad accertare in modo pieno la responsabilità contrattuale dell'operatore né può sostituirsi al giudice competente sulla risoluzione. L'archiviazione è imposta soltanto quando l'infondatezza della segnalazione o l'estraneità dell'operatore emergano in modo manifesto, sulla base di elementi evidenti e immediatamente apprezzabili. Le contestazioni dell'impresa, riguardanti la consegna del cantiere, le carenze progettuali e la responsabilità della direzione lavori, richiedono invece un approfondito accertamento della vicenda contrattuale e non dimostrano la palese insussistenza o non gravità degli inadempimenti. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo il mancato svolgimento dell'audizione, non costituendo essa un diritto dell'operatore ma uno strumento istruttorio rimesso alla valutazione dell'Autorità. L'annotazione dava comunque conto delle contestazioni dell'impresa, dimostrando che le deduzioni erano state esaminate. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici ... contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici ... e stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili
La norma attribuisce ad ANAC il potere di gestire il Casellario e di individuare e annotare le informazioni ulteriori utili alla verifica dell'affidabilità degli operatori economici, nei limiti delle finalità del Casellario.
art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016
Il riferimento agli illeciti professionali gravi delimita la funzione dell'annotazione quale elemento informativo utilizzabile dalle stazioni appaltanti nella valutazione dell'integrità e affidabilità dell'operatore.
art. 108, commi 3 e 5, d.lgs. 50/2016
La risoluzione del contratto per grave inadempimento costituisce il presupposto della segnalazione e dell'annotazione esaminata da ANAC.
art. 8 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici
La sezione B comprende, tra l'altro, le notizie relative alle risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, anche se contestate in giudizio, nonché altri comportamenti sintomatici di carenze professionali.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è divenuta improcedibile per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse, determinando la cessazione della materia del contendere dopo il deposito della nota richiesta.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso azionato dalla ricorrente, il cui esercizio è stato soddisfatto nel corso del giudizio.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione dell'annotazione, anche in ragione della tipologia e gravità della risoluzione.
Massime di principio
- Nell'esercizio del potere di annotazione nel Casellario informatico, ANAC deve verificare la conferenza della notizia rispetto alle finalità del Casellario, la sua utilità quale elemento indicativo dell'affidabilità dell'operatore economico e la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati.
- Quando l'annotazione riguarda una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, l'obbligo motivazionale sull'utilità della notizia è attenuato, poiché la legge e il regolamento hanno già individuato tale vicenda come astrattamente rilevante; resta comunque necessario verificare che la notizia sia concretamente utile alla valutazione dell'affidabilità dell'operatore.
- ANAC, nel procedimento di annotazione, non deve accertare in modo pieno la responsabilità contrattuale dell'operatore e non può sostituirsi al giudice competente sulla legittimità della risoluzione. Deve svolgere una verifica sommaria diretta soltanto a escludere segnalazioni manifestamente infondate.
- La manifesta infondatezza che impone l'archiviazione ricorre soltanto quando l'abnormità della risoluzione o la non imputabilità dell'inadempimento all'operatore emergano ictu oculi, sulla base di prove pronte, liquide e immediatamente apprezzabili.
- L'audizione dell'operatore nell'ambito del procedimento di annotazione non costituisce un diritto procedimentale assoluto, ma uno strumento istruttorio il cui svolgimento è rimesso alla valutazione discrezionale di ANAC in relazione alle concrete esigenze istruttorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →