Cassazione Civile, Ordinanza n. 15267/2025 del 08/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 notificato nel 2017 a un soggetto che aveva agito in giudizio come socio di una società a responsabilità limitata in liquidazione già cancellata dal registro delle imprese. La CTR del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo tardiva la notifica, perché il termine ordinario di accertamento ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 sarebbe scaduto il 31/12/2015 e non sussistevano i presupposti per il raddoppio dei termini, mancando una denuncia penale tempestivamente presentata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente affermato l'assenza di denuncia, mentre in appello era stata depositata un'annotazione di polizia giudiziaria trasmessa alla Procura nel 2016 per reati tributari; (2) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il raddoppio dei termini avrebbe dovuto operare secondo la disciplina previgente e alla luce delle modifiche normative succedutesi nel 2015. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che il dedotto travisamento del contenuto oggettivo della prova avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato in sentenza. Ha poi ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché costruito sul presupposto dell'esistenza della denuncia, presupposto non scrutinabile una volta esclusa la censura principale sulla ricostruzione del fatto processuale. Ne è seguita la conferma della decisione di merito favorevole al contribuente e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per travisamento della prova; la Corte non ne approfondisce il merito perché la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 115 c.p.c.; la Corte osserva che il dedotto travisamento probatorio non è denunciabile con ricorso per cassazione nei termini prospettati, ma eventualmente con revocazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata per la nullità della sentenza; la Corte esclude la praticabilità di questo mezzo quando il vizio denunciato consiste nel travisamento del contenuto oggettivo della prova.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per la dedotta violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973; la censura è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dal presupposto fattuale non accolto.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Norma sui termini di decadenza per l'accertamento fiscale, nella versione ratione temporis applicabile; la Corte non entra nel merito del raddoppio perché i motivi di ricorso sono dichiarati inammissibili.
art. 37 d.l. n. 223/2006
Richiamato quale intervento normativo che ha introdotto il raddoppio dei termini in caso di violazioni comportanti obbligo di denuncia penale.
art. 331 c.p.p.
Richiamato come parametro dell'obbligo di denuncia per reati tributari rilevanti ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato come corpus dei reati tributari che, ove integrati, possono determinare l'obbligo di denuncia e il raddoppio dei termini.
art. 2 d.lgs. n. 128/2015
Richiamato per la disciplina limitativa del raddoppio dei termini, applicabile agli atti notificati dopo la sua entrata in vigore e condizionata alla tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Indicato come rimedio corretto per l'errore di fatto consistito nel travisamento del contenuto oggettivo della prova.
Cass., Sez. U, 05/03/2024, n. 5792
Utilizzata per affermare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione quando vi sia svista sul fatto probatorio in sé.
art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208/2015
Richiamato dalla ricorrente come fonte della nuova disciplina dei termini di accertamento e dell'eliminazione del meccanismo di raddoppio in alcuni casi di omessa o nulla dichiarazione.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Citato per analogia normativa nella disciplina dei termini di accertamento IVA e delle modifiche apportate dalla L. n. 208/2015.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, non va dedotto come vizio di nullità della sentenza in cassazione, ma va fatto valere con il rimedio della revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti.
- Quando il secondo motivo di ricorso presuppone un fatto processuale o sostanziale già escluso perché la censura principale è inammissibile, esso è a sua volta inammissibile per difetto del necessario supporto fattuale.
- In materia di termini di accertamento fiscale, le questioni sul raddoppio dei termini devono essere esaminate alla luce della disciplina temporale applicabile e dei relativi presupposti, ma la Corte di cassazione non può riesaminare il fatto storico della presenza o assenza della denuncia se la censura è proposta in modo processualmente inconferente.
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