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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6707/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di ricusazione, avanzata dall'avv. Tiziana Barillaro in qualità di procuratore speciale di Belsito, nei confronti delle dottoresse Brigida Cavasino e Danila Gilda Romano, sostenendo che la causa di incompatibilità fosse sorta "fuori dal processo" in relazione alla motivazione di una sentenza emessa in altro procedimento (cd. "Nemea") e per il fatto che la Corte territoriale, in accoglimento di una ricusazione proposta da altro coimputato (Mancuso), aveva poi dichiarato la ricusazione nei confronti delle stesse magistrate nel processo in corso; pertanto il termine per proporre la ricusazione sarebbe dovuto decorrere solo dalla conoscenza di tale successivo provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che, nel caso di specie, la causa di incompatibilità è divenuta nota nel corso del processo e che il termine per proporre la ricusazione, ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.p.p., doveva decorrere fino alla conclusione dell'udienza dell'8 settembre 2022, quando il Presidente del collegio aveva comunicato che il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia aveva già rigettato le precedenti dichiarazioni di astensione delle magistrate; la successiva reiterazione della dichiarazione di astensione non costituiva novità tale da interrompere il termine. Perciò la domanda di ricusazione è stata giudicata tardiva. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre dalla conoscenza della causa di incompatibilità; se la causa viene alla conoscenza nel corso del processo il termine si calcola entro la fine dell'udienza in cui la circostanza è stata resa nota. La Corte ha ritenuto che la conoscenza sia avvenuta in udienza e che la successiva reiterazione non fosse nuova.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso in relazione alle declaratorie di astensione/ricusazione; nel contesto si è valutato il corretto esercizio delle impugnazioni e dei termini procedurali connessi alle dichiarazioni di astensione/ricusazione.

  • giurisprudenza Corte di cassazione, Sez. U, n. 36847

    26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095-01

    Principio secondo cui i termini per la ricusazione non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione: la parte può avere una legittima aspettativa che l'astensione venga riconosciuta. La Corte ha applicato questa regola ma ha ritenuto che nel caso concreto la situazione fosse sufficientemente conosciuta in precedente udienza, dunque il termine era già decorso.

Massime di principio

  • Il termine per proporre la ricusazione decorre dalla conoscenza della causa di incompatibilità: se tale causa emerge nell'udienza, il termine va calcolato entro la conclusione di quella udienza (art. 38 c.p.p.).
  • Se un giudice ha presentato una dichiarazione di astensione, il decorso dei termini per la ricusazione può essere sospeso fino alla conoscenza dell'eventuale decisione di rigetto; tuttavia, la mera reiterazione di una stessa dichiarazione di astensione già conosciuta dalle parti non genera un nuovo termine.
  • Quando la causa di incompatibilità trae origine da atti o pronunce extra-procedimentali (es. motivazioni di sentenze in altri processi), è fondamentale provare che la circostanza sia effettivamente venuta a conoscenza della parte solo in un momento successivo: altrimenti il termine decorre dall'udienza in cui la circostanza è stata comunicata.
  • La parte che intende ricusare deve agire tempestivamente: la tardiva presentazione della dichiarazione di ricusazione comporta l'inammissibilità del rimedio.
  • L'accoglimento della ricusazione di un altro coimputato non sostituisce automaticamente l'azione del singolo; ciascun imputato deve vigilare sui termini e proporre la propria ricusazione ove ritenga sussistere la causa di incompatibilità.
  • In caso di dubbi sulla tempestività è consigliabile depositare la dichiarazione di ricusazione nella stessa udienza in cui viene comunicata la circostanza o comunque chiedere, se possibile, una pronuncia che chiarisca la decorrenza del termine.

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