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Sentenza

Sentenza del 29/12/2017 n. 31128 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato analiticamente-induttivamente il reddito d'impresa relativo al 2005 in Euro 231.764,00, imputandolo pro quota ai tre soci, dopo aver rilevato l'inaffidabilità della contabilità sociale. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, che la dichiarazione fosse coerente con gli studi di settore e che la L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4-bis, applicabile retroattivamente, impedisse ulteriori accertamenti presuntivi. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l'annullamento degli avvisi senza esaminare specificamente l'appello dell'Agenzia, limitandosi a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado. L'Agenzia ha quindi denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente e, in subordine, errori nell'interpretazione della disciplina sulla preclusione accertativa e nell'applicazione dell'accertamento analitico-induttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo apparente la motivazione della sentenza d'appello. La CTR aveva infatti omesso di esaminare la specifica censura dell'Agenzia relativa al superamento della soglia di Euro 50.000,00, circostanza che avrebbe potuto rendere inapplicabile la preclusione prevista dall'art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146 del 1998. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della legittimità dell'accertamento.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    accertamento analitico-induttivo

    Consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando la contabilità risulti inattendibile o presenti irregolarità, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

  • L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4-bis

    inibiva alla Amministrazione ogni ulteriore accertamento presuntivo in presenza di specifici presupposti

    La disposizione prevedeva una preclusione all'accertamento analitico-induttivo quando i maggiori ricavi accertabili non superavano il 40% di quelli dichiarati e, contemporaneamente, la differenza assoluta non superava Euro 50.000,00. Il giudice di rinvio dovrà verificare se tali condizioni ricorressero concretamente.

  • D.L. n. 112 del 2008, art. 33, convertito nella L. n. 133 del 2008

    l'art. 10, commi da 1 a 6, doveva ritenersi in vigore con effetto retroattivo

    La norma è stata invocata dai contribuenti per sostenere l'applicazione retroattiva, anche al periodo d'imposta 2005, della disciplina contenuta nell'art. 10 della L. n. 146 del 1998.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61

    Impongono alla sentenza tributaria d'appello di esporre le ragioni della decisione e di confrontarsi con le specifiche censure proposte. La mera riproduzione della sentenza di primo grado, senza esame dei motivi d'appello, determina nullità.

  • Art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Richiede una motivazione effettiva e comprensibile della decisione; la motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e la valutazione delle contestazioni.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello non può limitarsi a copiare o richiamare la decisione di primo grado: deve esaminare e rispondere alle specifiche censure formulate nell'impugnazione. In mancanza, la motivazione è apparente e la sentenza è nulla.
  • La motivazione per relationem è valida solo quando risulta chiaro che il giudice abbia effettivamente esaminato le argomentazioni dell'appellante e abbia consapevolmente condiviso le ragioni della decisione richiamata.
  • In materia di accertamento tributario, la coerenza con gli studi di settore non rende automaticamente illegittimo l'accertamento analitico-induttivo, soprattutto se l'Amministrazione contesta l'affidabilità della contabilità; occorre verificare le specifiche condizioni previste dalla legge.
  • Le soglie quantitative previste dall'art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146 del 1998 devono essere verificate entrambe: il limite percentuale e il limite assoluto. Il superamento anche di una sola soglia può escludere la preclusione accertativa.
  • Quando la Cassazione cassa con rinvio per vizio di motivazione, non decide necessariamente chi abbia ragione sul rapporto tributario: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni rilevanti attenendosi ai principi indicati dalla Corte.

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