Cassazione Penale, Ordinanza n. 13989/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p., ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e non accompagnata da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto l'insussistenza della motivazione sulla mancata esclusione della recidiva; anche tale motivo è stato giudicato inammissibile perché generico, privo di puntuali ragioni di diritto e di dati di fatto, oltre che nuovamente meramente riproduttivo di censure già vagliate dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza d'appello: il primo perché meramente reiterativo della doglianza sulla scriminante ex art. 54 c.p., il secondo perché generico e privo di adeguato supporto fattuale e giuridico sulla recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La deduzione dell'esimente è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione quando si risolva in una mera riproposizione di censure già esaminate e non in una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre criticità già sottoposte al giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La censura sulla mancata applicazione di una causa di giustificazione deve indicare in modo puntuale gli errori logici o giuridici della motivazione, non essendo sufficiente la mera contrapposizione a quanto già valutato nei gradi di merito.
- Le doglianze contro il mancato riconoscimento o l'omessa esclusione della recidiva devono essere sorrette da argomentazioni specifiche in fatto e in diritto; la genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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