Cassazione Penale, Sentenza n. 35456/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di complessivi euro 88.860,00; il ricorso è però limitato alla somma di euro 23.840,00 (15.000 nel marsupio, 6.160 nel soggiorno/cucina, 2.680 nella camera da letto). Il ricorrente deduce l'assenza del nesso di pertinenzialità tra tali somme e il reato di riciclaggio ascritto: sostiene che le somme da 15.000 e 6.160 sono provento di regolari incassi della società World Trade Pellet s.r.l.s., comprovati da fatture e da buste recanti diciture riferibili all'attività commerciale, e che la somma di 2.680 serviva per spese quotidiane. Inoltre il ricorrente aveva prodotto documentazione e dedotto che somme potevano derivare da donazioni e risarcimenti, nonché che gli incassi in contanti sarebbero stati versati in banca a breve; lamenta che l'ordinanza non abbia adeguatamente motivato il collegamento tra quei contanti e il delitto contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione rileva che il ricorso è limitato alla somma di 23.840 euro e che, con riguardo a tale importo, il motivo è fondato. La Corte accerta che il Tribunale di Milano non ha dato adeguata e completa valutazione delle censure difensive: ha motivato in modo apparente e non ha risposto puntualmente alle prove e alle argomentazioni circa l'origine lecita delle somme (in particolare non ha esaminato compiutamente le somme di 6.160 e 2.680 euro, e non ha spiegato perché le fatture e la prassi commerciale non possano giustificare i 15.000 euro). Per tali ragioni la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla somma di euro 23.840,00 e rinvia il procedimento al Tribunale di Milano, Sezione per le misure cautelari reali, per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 321, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Norma invocata come base per il sequestro preventivo; secondo l'interpretazione data nella sentenza il sequestro ai sensi dell'art. 321 richiede una motivazione puntuale sul nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato contestato, e l'assenza di adeguata motivazione porta all'annullamento parziale del provvedimento
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di denaro deve essere sostenuto da una motivazione specifica e articolata che dimostri il nesso di pertinenzialità tra le somme e il reato; motivazioni generiche o omissioni valutative possono determinare l'annullamento.
- Quando il difensore produce documentazione che offre una plausibile origine lecita delle somme (es. fatture, pratiche commerciali, buste o etichette riconducibili all'attività), il giudice dell'esame deve valutare e rispondere espressamente a tali elementi; la mera presenza di denaro, modalità di conservazione o consistenza non sono di per sé sufficienti a provare la pertinenzialità.
- La tempestività dei versamenti bancari e le prassi commerciali (uscite e incassi in contanti) sono elementi rilevanti: se l'imprenditore dimostra che gli incassi in contanti rientrano nella normale gestione e che erano destinati a essere versati, il giudice deve considerarlo nella ponderazione del nesso con il reato.
- Le contestazioni difensive relative a ogni singola porzione di denaro sequestrato devono essere esaminate separatamente; il giudice può annullare il provvedimento in modo limitato alle somme per le quali la motivazione è carente.
- La produzione di prove alternative di provenienza lecita (fatture, ricevute, documenti bancari, dichiarazioni fiscali o atti di successione per donazioni) è essenziale per opporsi con successo a un sequestro; in assenza di unanime prova, l'autorità inquirente deve fornire controdeduzioni adeguate.
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