Sentenza n. 16672/2026 - Roma, Sezione 4T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 18^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera operativa, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento in parte qua, 3. del Provvedimento di inquadramento prot. n. 90231 del 7 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente (doc. A); 4. della Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022, anch'essa impugnata in parte qua (doc. B); 5. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 6. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 7. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 1.1.2019 e, conseguentemente, 8. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 9. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Conti Maurizio il 10/11/2023: per l'accertamento e/o la declaratoria 1. dell'ingiustizia, dell'illegittimità e del sottodimensionamento del provvedimento di primo inquadramento al livello 18^ emesso nei confronti di parte ricorrente nonché, 2. del diritto e/o interesse di parte ricorrente ad ottenere l'inquadramento, in attuazione del criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7725/2022 e dal Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC, nella carriera operativa, qualifica di impiegato, nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale, in ragione: a) del grado di professionalità acquisito, b) della pregressa anzianità, c) della complessità funzionale delle mansioni svolte, d) della sfera di autonomia goduta, e) delle responsabilità inerenti le mansioni espletate, con pedissequo annullamento • del nuovo Provvedimento di inquadramento prot. n. 92661 del 18 ottobre 2023 (doc. 1), emesso nei confronti del ricorrente che ha confermato e reso definitivo quanto disposto con provvedimento di inquadramento prot. n. 90231 del 7 novembre 2022; • della Delibera del Consiglio ANAC n. 417 del 13.9.2023 (doc. 2), pubblicata sulla rete intranet dell'ANAC in data 10.10.2023, recante la decisione “di confermare e rendere definitivo, nei confronti del personale ricorrente e non ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., n. 7725 del 5 settembre 2022, quanto disposto con la Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, provvedendo che si applichi la decorrenza economica del 1° gennaio 2020 per tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, già in servizio a quella data, ovvero dalla data di assunzione per tutti i dipendenti che sono stati assunti successivamente al 1° gennaio 2020, senza che siano riconosciuti gli interessi al personale non ricorrente”, oltre agli ulteriori atti e provvedimenti presupposti ed ai pareri resi dall'Avvocatura dello Stato su richiesta dell'Amministrazione, nonché; • dei presupposti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (Provvedimento di inquadramento prot. n. 90231 del 7 novembre 2022 emesso nei confronti del ricorrente doc. A; Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 recante l'accoglimento della Proposta di primo inquadramento giuridico economico personale ANAC del 04.10.2022 doc. B), oltre a tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi di parte ricorrente ad ottenere il giusto ed il corretto inquadramento secondo quanto indicato nella sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato (doc. C), e con consequenziale condanna dell'Autorità resistente, eventualmente anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., 1. alla ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte ricorrente, 2. alla rinnovazione e/o revisione e/o riesame del procedimento di primo inquadramento con decorrenza tanto giuridica quanto economica dal 1.1.2019 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con riconoscimento della pregressa esperienza professionale e anzianità di servizio maturata fino al 01.01.2019 e, conseguentemente, 3. al nuovo inquadramento e rideterminazione del trattamento retributivo, 4. al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di primo inquadramento ANAC del 7 novembre 2022 e del 18 ottobre 2023, e delibere ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 e n. 417 del 13 settembre 2023, che hanno collocato il dipendente al 20° livello della scala stipendiale, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2019 ed economica dal 1° gennaio 2020
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente ha impugnato il primo inquadramento disposto dall’ANAC in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, sostenendo che l’Autorità avesse sostanzialmente mantenuto il precedente sistema, annullato da quella sentenza, e applicato solo formalmente il criterio della «contiguità giuridica». Ha dedotto la violazione dei criteri indicati dal Consiglio di Stato — professionalità acquisita, anzianità pregressa, complessità delle mansioni, autonomia e responsabilità — lamentando l’assenza di un’effettiva valutazione individuale e di un’adeguata istruttoria, la mancata valorizzazione dell’esperienza professionale e dell’anzianità e una disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti. Ha sostenuto che i criteri correttamente applicati avrebbero dovuto condurre almeno al 40° livello, chiedendo l’annullamento degli atti, la rinnovazione del procedimento, la ricostruzione della carriera con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019, la rideterminazione del trattamento e il pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento del 18 ottobre 2023 e la delibera n. 417/2023, che avevano confermato e reso definitivo il precedente inquadramento. L’ANAC ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e chiesto il rigetto. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della causa in ragione della pendenza di un appello contro altra sentenza relativa a un ricorso analogo e di un distinto procedimento di inquadramento riguardante dipendenti assunti tramite mobilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il differimento è consentito solo in casi eccezionali, in particolare quando sia dimostrata una pregiudizialità effettiva del diverso giudizio; qui il procedimento di mobilità riguardava una diversa categoria di dipendenti e la controversia poteva essere definita sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il Collegio ha quindi ritenuto manifestamente infondato il ricorso e ha prescisso dall’esame dell’eccezione di ne bis in idem, pur rilevando che essa non appariva priva di pregio per la sostanziale identità soggettiva e oggettiva dei precedenti contenziosi. Nel merito ha respinto le censure contro i criteri di inquadramento, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3289/2024 e la giurisprudenza conforme: l’ANAC aveva legittimamente esercitato la propria autonomia regolamentare, senza essere tenuta a riprodurre i livelli attribuiti dall’AGCM; l’anzianità di servizio, rapportata all’ultimo livello e alla qualifica posseduti, costituisce un parametro oggettivo idoneo a valorizzare la professionalità, integrato dal riconoscimento di livelli stipendiali aggiuntivi secondo i criteri previsti. Ha respinto anche le doglianze di difetto d’istruttoria, mancata valutazione individuale e disparità di trattamento, rilevando che l’ANAC aveva svolto un’istruttoria articolata, coinvolto le organizzazioni sindacali e applicato decorrenze coerenti con gli effetti generali dell’annullamento dell’Allegato 3 del regolamento. Le deduzioni sul pregiudizio professionale ed economico e sul livello almeno pari al 40° sono state ritenute generiche e non supportate da prova concreta. Ricorso e motivi aggiunti respinti; spese compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
È noto che ai sensi dell’art. 73 cpa comma 1 bis il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una "pregiudizialità" del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è ammesso eccezionalmente quando sia dimostrata la pregiudizialità del parallelo giudizio; non è sufficiente la mera pendenza di un diverso procedimento o giudizio.
art. 74 c.p.a.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 cpa) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
Il giudice può motivare la decisione richiamando una precedente sentenza in forma semplificata quando la sostanziale identità del petitum e la sovrapponibilità delle questioni consentono di fare proprie le relative ragioni.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è ammesso solo in casi eccezionali e richiede la dimostrazione di un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra la controversia e il diverso giudizio pendente; non giustifica il rinvio la pendenza di un procedimento concernente una categoria diversa di destinatari.
- Nell’attuare un giudicato che imponga di valorizzare la contiguità giuridica nell’inquadramento del personale, un’autorità amministrativa dotata di autonomia regolamentare può adottare criteri propri, senza essere tenuta a riprodurre puntualmente il sistema di inquadramento di un’altra amministrazione, purché i criteri siano ragionevoli e coerenti con la professionalità e l’esperienza maturate.
- L’anzianità di servizio, considerata insieme all’ultimo livello e alla qualifica posseduti e integrata da progressioni stipendiali aggiuntive basate sui periodi di servizio, può costituire un parametro oggettivo idoneo a valorizzare la professionalità ai fini del primo inquadramento.
- Le censure di mancata valorizzazione della professionalità, disparità di trattamento o pregiudizio economico non possono fondarsi su affermazioni generiche: occorre allegare e dimostrare in modo concreto quale specifica posizione professionale sia stata penalizzata e in che misura.
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