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Sentenza

Sentenza n. 141/2026 - Pescara, Sezione 1

Per la ottemperanza alla sentenza n. 302/2024 pubbl. il 31/10/2024, resa nel procedimento iscritto al R.G. n. 346/2024 del Tribunale di Vasto, ottenuta dai ricorrenti contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, depositata in data 31.10.2024

Giustizia amministrativa202500568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 302/2024 del Tribunale di Vasto, con la quale era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti ai sensi dell'art. 1, commi 121 e seguenti, della l. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il TAR richiama il proprio orientamento secondo cui tale termine è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza e secondo cui, ai fini dell'ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva prevista per l'esecuzione civile. Il Ministero non può inoltre giustificare l'inerzia invocando la competenza di altro organo centrale, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vasto, accreditando ai ricorrenti le somme accertate a titolo di bonus della carta del docente sul conto della carta elettronica, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro il termine fissato nel dispositivo, pari a 45 giorni, individuando il Prefetto di Chieti o un funzionario da questi delegato. Il TAR non applica la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a., considerando l'importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dal titolo giudiziale. Condanna inoltre il Ministero al pagamento di 500 euro di spese, oltre contributo unificato se versato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, e dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti dell'Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Il beneficio riconosciuto dal giudicato deve essere attuato mediante accredito delle somme sul conto della carta elettronica del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli esecutivi è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza; per tale giudizio non è necessaria la formula esecutiva richiesta nell'esecuzione civile.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva

    Nel giudizio di ottemperanza il titolo non deve essere munito della formula esecutiva propria dell'esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione

    L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza invocando genericamente la competenza di un diverso organo interno: il responsabile deve adottare l'atto o trasmettere tempestivamente gli atti all'organo competente.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza e la serialità della controversia consentono una decisione in forma semplificata mediante rinvio a un precedente conforme.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è applicata quando, in relazione all'importo contenuto da corrispondere e agli interessi già dovuti in base al titolo, non ricorrono i relativi presupposti.

Massime di principio

  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva richiesta per l'esecuzione civile, in quanto l'art. 115, comma 3, c.p.a. espressamente esclude tale requisito.
  • L'amministrazione intimata non può giustificare la mancata esecuzione di un giudicato richiamando la competenza di un diverso organo centrale della stessa amministrazione: il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare l'accredito delle somme riconosciute dal giudicato secondo le specifiche modalità necessarie a realizzare il beneficio sostanziale stabilito nel titolo e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere esclusa quando l'importo dovuto è contenuto e il titolo giudiziale prevede già la corresponsione degli interessi, sicché la misura coercitiva non risulta necessaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PA

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