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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di ammissione al sistema di accoglienza del 21 gennaio 2026, nella parte in cui subordinava l’ingresso in struttura alla disponibilità di posti e all’ordine di priorità indicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 21 gennaio 2026 con cui la Prefettura aveva accolto la domanda di ammissione al sistema di accoglienza, precisando che l’inserimento sarebbe avvenuto quando si fosse reso disponibile un posto, secondo l’ordine cronologico delle istanze e tenendo conto delle priorità previste per le persone soccorse in mare e delle condizioni di vulnerabilità. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, la sospensione cautelare e il risarcimento dei danni. La Prefettura ha successivamente disposto l’ingresso in una struttura dal 15 aprile 2026; la misura di accoglienza è stata poi revocata perché il richiedente non si era presentato. Il ricorso risarcitorio riguarda il ritardo nell’effettiva erogazione dell’accoglienza e, in particolare, il mancato pagamento del pocket money dal 17 luglio 2025, data della domanda di asilo, al 15 aprile 2026.

La decisione

La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento originario è stato superato dalla successiva disposizione di ingresso in struttura del 15 aprile 2026 e dalla revoca della misura conseguente alla mancata presentazione dell’interessato. È stata invece accolta la domanda risarcitoria. Il TAR ha ritenuto che la temporanea indisponibilità di posti non esoneri l’Amministrazione dall’obbligo di assicurare l’accoglienza, anche mediante soluzioni provvisorie, e che la priorità prevista per le persone soccorse in mare non elimini il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale. La mancata tempestiva erogazione delle misure, applicabili dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione, integra violazione di legge e colpa dell’Amministrazione. Il danno patrimoniale è stato liquidato in € 682,50, pari a € 2,50 al giorno per 273 giorni, senza rivalutazione e con interessi legali dalle date in cui le somme avrebbero dovuto essere corrisposte fino al saldo. Spese di lite compensate; confermato il gratuito patrocinio e liquidati al difensore € 2.000,00, già dimidiati, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    Orbene, la mancata tempestiva concessione delle misure di accoglienza integra la violazione del precetto contenuto nell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, secondo cui “Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”.

    Le misure di accoglienza si applicano dal momento in cui il richiedente manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale; la loro concessione tardiva costituisce violazione del precetto.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2024, n. 1044) la mancanza di posti disponibili nelle strutture deputate all’accoglienza non può giustificare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione, tanto più se si considera che ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.

    Quando non vi siano posti disponibili nei centri governativi, il Prefetto deve individuare soluzioni idonee di accoglienza provvisoria; la carenza di posti non giustifica l’inadempimento dell’obbligo di assicurare l’accoglienza.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    Né è invocabile la novella di cui all’art. 8, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 (comma inserito dal decreto legge n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024), perché, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. III, 29 aprile 2026, n. 971) tale novella - mirata a garantire “con priorità” l’accoglienza “a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare” - non incide sul principio secondo il quale l’accoglienza dev’essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.

    La priorità riconosciuta alle persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude né sopprime l’obbligo di garantire l’accoglienza a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.

  • art. 11 d.lgs. 142/2015

    Difatti non è stato abrogato l’art. 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, il quale prevede “misure straordinarie” per il caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri di accoglienza ordinari.

    Il permanere delle misure straordinarie previste per l’esaurimento temporaneo dei posti conferma che la priorità accordata ad alcuni richiedenti non elimina il dovere di predisporre accoglienza per gli altri.

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorso deve invece essere accolto per quanto attiene al risarcimento del danno, per le ragioni che innanzi si illustrano.

    La domanda risarcitoria è accolta in relazione alla violazione dell’obbligo di tempestiva accoglienza, alla colpa dell’Amministrazione e al danno patrimoniale quantificato nel pocket money non erogato.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Al riguardo, visto l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’Autorità Giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”, visto l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori, il Collegio ritiene - in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto, all’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 e alle attività defensionali svolte – che al difensore del ricorrente debba essere liquidato l’importo di € 2.000,00 (duemila/00), già dimidiato, oltre I.V.A. e C.P.A. dovuti per legge.

    La liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è effettuata dall’autorità giudiziaria considerando i valori medi tariffari e l’impegno professionale; nel processo amministrativo i compensi sono dimezzati.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Al riguardo, visto l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’Autorità Giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”, visto l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori, il Collegio ritiene - in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto, all’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 e alle attività defensionali svolte – che al difensore del ricorrente debba essere liquidato l’importo di € 2.000,00 (duemila/00), già dimidiato, oltre I.V.A. e C.P.A. dovuti per legge.

    Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore sono dimezzati.

Massime di principio

  • L’accoglimento della domanda di accesso al sistema di accoglienza comporta l’obbligo dell’Amministrazione di attivarsi per rendere effettiva l’accoglienza; la temporanea indisponibilità di posti non giustifica il ritardo, dovendosi individuare, se necessario, soluzioni provvisorie.
  • La priorità di accoglienza riconosciuta a determinate categorie di richiedenti non elimina l’obbligo di garantire le misure di accoglienza a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.
  • La mancata tempestiva concessione dell’accoglienza, dovuta a una gestione che non assicuri le misure dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, può integrare una condotta colposa e fondare il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle prestazioni economiche non erogate.
  • Quando l’atto di ammissione condizionata è superato da un successivo provvedimento che dispone l’ingresso in struttura e dalla successiva revoca della misura, viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento dell’atto originario.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDanno da provvedimento illegittimo
RamiImmigrazione e cittadinanzaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaSopravvenuta carenza di interesse

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